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| IDG830601230 | |
| 83.06.01230 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Marziale Giuseppe
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| Brevi note sul principio della responsabilita' limitata nelle
societa' di capitali e sul suo superamento
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| nota a Cass. sez. I civ. 19 novembre 1981, n. 6151
Trib. Roma 3 luglio 1982
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| Foro it., vol. 105, an. 107 (1982), fasc. 11, pt. 1, pag. 2898-2901
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3122
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| Con la sentenza in epigrafe la Cassazione afferma che la personalita'
giuridica acquistata dalle societa' di capitali e la perfetta
autonomia patrimoniale che vi inserisce comportano l' esclusiva
imputabilita' alla societa' degli atti compiuti e dell' attivita'
svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive,
al di fuori del caso tassativamente previsto dall' art. 2362 c.c.. L'
A. della nota osserva che la suddetta affermazione, riflettente l'
opinione tradizionale in materia, e' certamente inesatta, almeno nei
termini in cui e' stata formulata, come e' inesatto affermare che il
socio non possa essere considerato in alcun modo titolare delle
obbligazioni sociali, facendo queste capo ad un distinto centro di
imputazione (la societa' personificata). Ritiene queste conclusioni,
apparentemente ineccepibili, il risultato di una esasperazione del
dogma della personalita' giuridica; la verita' e' che la
soggettivita', mentre con riferimento alla persona fisica ha
carattere finale, rispetto alla persona giuridica assume un valore
completamente diverso, poiche' gli obblighi ed i diritti riferiti
all' ente sono destinati a tradursi, secondo le norme dell'
ordinamento interno, in corrispondenti situazioni soggettive facenti
capo, questa volta definitivamente, ai singoli membri.
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| art. 1 l. fall.
art. 4 l. fall.
art. 5 l. fall.
art. 2325 c.c.
art. 2362 c.c.
art. 2472 c.c.
art. 2475 c.c.
art. 2497 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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