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151151
IDG830601230
83.06.01230 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marziale Giuseppe
Brevi note sul principio della responsabilita' limitata nelle societa' di capitali e sul suo superamento
nota a Cass. sez. I civ. 19 novembre 1981, n. 6151 Trib. Roma 3 luglio 1982
Foro it., vol. 105, an. 107 (1982), fasc. 11, pt. 1, pag. 2898-2901
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3122
Con la sentenza in epigrafe la Cassazione afferma che la personalita' giuridica acquistata dalle societa' di capitali e la perfetta autonomia patrimoniale che vi inserisce comportano l' esclusiva imputabilita' alla societa' degli atti compiuti e dell' attivita' svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive, al di fuori del caso tassativamente previsto dall' art. 2362 c.c.. L' A. della nota osserva che la suddetta affermazione, riflettente l' opinione tradizionale in materia, e' certamente inesatta, almeno nei termini in cui e' stata formulata, come e' inesatto affermare che il socio non possa essere considerato in alcun modo titolare delle obbligazioni sociali, facendo queste capo ad un distinto centro di imputazione (la societa' personificata). Ritiene queste conclusioni, apparentemente ineccepibili, il risultato di una esasperazione del dogma della personalita' giuridica; la verita' e' che la soggettivita', mentre con riferimento alla persona fisica ha carattere finale, rispetto alla persona giuridica assume un valore completamente diverso, poiche' gli obblighi ed i diritti riferiti all' ente sono destinati a tradursi, secondo le norme dell' ordinamento interno, in corrispondenti situazioni soggettive facenti capo, questa volta definitivamente, ai singoli membri.
art. 1 l. fall. art. 4 l. fall. art. 5 l. fall. art. 2325 c.c. art. 2362 c.c. art. 2472 c.c. art. 2475 c.c. art. 2497 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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