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151186
IDG830601278
83.06.01278 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bessone Mario
La ratio legis dell' art. 2053 cod. civ. e i principi di responsabilita' oggettiva per i danni causati da rovina di edificio
nota a Cass. 29 gennaio 1981 n. 693
Riv. dir. comm., an. 80 (1982), fasc. 1-4, pt. 2, pag. 47-54
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30716
La sentenza della Corte di Cassazione e' accolta con evidente favore dall' annotatore, in essa si rinviene l' accoglimento del piu' moderno orientamento dottrinale in tema di responsabilita' per i danni causati da rovina di edificio. In particolare "rovina" nell' accezione dell' art. 2053 c.c. e' da ritenersi una qualsiasi disgregazione dell' edificio, anche quella concernente elementi accessori dello stesso. Soggetto responsabile e' non solo il proprietario ma anche l' usufruttuario e tutti i soggetti titolari di un diritto reale di godimento dell' immobile. Tale responsabilita' e' da ritenersi oggettiva e non gia', come spesso si sostiene in dottrina e giurisprudenza, per colpa presunta, pertanto la prova della osservata diligenza nella costruzione e nella manutenzione non e' sufficiente a liberare dalla responsabilita' ex art. 2053 c.c. essendo necessaria la prova del caso fortuito.
art. 2053 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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