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151187
IDG830601279
83.06.01279 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scozzafava Oberdan Utommaso
Risoluzione del contratto e diffida ad adempiere
nota a Cass. 30 ottobre 1980, n. 5842
Riv. dir. comm., an. 80 (1982), fasc. 1-4, pt. 2, pag. 35-45
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306130
La decisione in cui la Corte di Cassazione sostiene che il termine di quindici giorni, previsto dall' art. 1454 c.c. per la diffida ad adempiere, non debba considerarsi sempre e comunque congruo, con relativa possibilita' del diffidato di dimostrare la congruita' di un termine maggiore, appare criticabile sia interpretando letteralmente l' art. 1454 c.c., sia operando una interpretazione sistematica. Il tenore letterale dell' art. 1454 c.c., infatti, porta a concludere che il termine di quindici giorni, ivi previsto, e' da ritenersi termine massimo "senz' altro congruo" e, quindi, non sindacabile dal giudice. L' interpretazione sistematica, d' altra parte, porta alle stesse conclusioni. Significativo al riguardo l' art. 1183 c.c. che e' una ulteriore dimostrazione di come il nostro codice abbia voluto affidare al creditore ampi poteri circa la determinazione del momento dell' adempimento.
art. 1454 c.c. art. 1183 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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