Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


151190
IDG830601282
83.06.01282 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bessone Mario
Responsabilita' oggettiva per danni da cose in custodia
nota a App. Milano 19 giugno 1981
Riv. dir. comm., an. 80 (1982), fasc. 1-4, pt. 2, pag. 121-127
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30714
L' art. 2051 c.c. secondo parte della dottrina, confortata dalla giurisprudenza, non e' una fattispecie di responsabilita' oggettiva, ma una ipotesi di responsabilita' per colpa aggravata dall' inversione dell' onere della prova, senonche' e' proprio l' atteggiamento della giurisprudenza a dimostrare il contrario. Essa, infatti, richiede in concreto come prova liberatoria la dimostrazione del caso fortuito intendendo questo come causa "imprevedibile e inevitabile, estranea alla condotta del soggetto astrattamente responsabile". In questa situazione particolare valore assume la sentenza annotata che, intendendo il fortuito come evento assolutamente "imprevedibile", conferma che l' art. 2051 c.c. e' da interpretare come ipotesi di responsabilita' oggettiva.
art. 2051 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati