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151203
IDG830601295
83.06.01295 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Toscano Alfino
L' art. 345 cpv. c.p.c.: i "nuovi mezzi di prova" al vaglio della dottrina e della giurisprudenza
nota ad App. Catania 29 gennaio 1982
Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 5, pt. 1, pag. 1595-1601
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4212; D415
Secondo l' A., la sentenza in esame evidenzia come una non esatta recezione della giurisprudenza possa dar luogo a confusione su di un argomento che, invece, dovrebbe essere del tutto lineare. Se, infatti, l' apparenza e' di una ineccepibile logica, le affermazioni della Cassazione relative alla non novita' della prova proposta in secondo grado, nella fattispecie cui si riferiscono, non possono non suscitare la piu' ampia perplessita'. Dopo aver precisato quali siano, a suo giudizio, le prove che possono qualificarsi come non nuove, l' A. smantella ad uno ad uno gli argomenti dedotti in sentenza per affermare l' inammissibilita' della prova dedotta in seconde cure e successivamente indica come preferibile il criterio secondo il quale l' ammissibilita' e' esclusa allorquando il nuovo mezzo di prova si identifica con quello gia' espletato in primo grado, ovvero avrebbe potuto formare oggetto di prova contraria.
art. 92 c.p.c. art. 345 comma 2 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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