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151228
IDG830601320
83.06.01320 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Angelici Carlo
Clausole per il servizio bancario delle cassette di sicurezza
nota a App. Roma 7 ottobre 1980
Riv. dir. comm., an. 80 (1982), fasc. 5-8, pt. 2, pag. 203-218
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31571
L' A. si sofferma sulla sentenza de quo analizzando, in modo spesso critico, la differenziazione posta dalla Corte di Cassazione tra la clausola prevista dall' art. 16 delle norme bancarie uniformi per il servizio delle cassette di sicurezza, che fissa convenzionalmente il valore massimo del loro contenuto, e la particolare clausola, prevista in via suppletiva dallo stesso art. 16, che prevede un rapporto di proporzionalita' tra il valore degli oggetti custoditi e il canone corrisposto alla banca. Viene infatti rilevato come il risultato pratico sia perfettamente identico: la banca ottiene una limitazione della responsabilita'. Nell' intento di ovviare a questa situazione troppo vantaggiosa per gli istituti bancari, l' A. tenta, anche alla luce dell' art. 2 nuovo testo delle norme bancarie uniformi di arrivare ad una coordinazione sistematica degli artt. 1341 e 1229 cod. civ. che consenta di raggiungere il fine perseguito.
art. 1229 c.c. art. 1341 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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