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Documento


151230
IDG830601322
83.06.01322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiomenti Filippo
L' annullamento delle proprie delibere da parte degli enti collettivi
nota a Trib. Roma 26 giugno 1981
Riv. dir. comm., an. 80 (1982), fasc. 5-8, pt. 2, pag. 265-276
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30012
Il Tribunale di Roma con la sentenza de quo, oltre a confermare il gia' consolidato principio che alle associazioni non riconosciute si applicano le norme relative agli organi delle associazioni dotate di personalita' giuridica, prende posizione su un punto di particolare interesse scarsamente trattato da dottrina e giurisprudenza. Viene infatti stabilito che le associazioni non riconosciute possono procedere autonomamente all' annullamento delle proprie deliberazioni ritenute invalide. Inoltre, secondo l' A., l' impostazione privatistica seguita dal Tribunale e' sicuramente da preferire a qualunque richiamo della figura amministrativa dell' autoannullamento
art. 23 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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