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151234
IDG830601353
83.06.01353 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiomenti Filippo
Revocabilita' di societa' iscritta da Tribunale territorialmente incompetente
nota a decr. Trib. Roma 11 maggio 1982
Riv. dir. comm., an. 80 (1982), fasc. 9-12, pt. 2, pag. 431-438
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312300; D31110
L' A. non condivide la conclusione a cui giunge il Tribunale. Il fatto che una societa' cooperativa (ma anche qualsiasi altra societa') sia stata iscritta in un luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto iscriversi, non costituisce ne' una causa di revoca, ne' di cancellazione d' ufficio del provvedimento con cui il Tribunale (incompetente territorialmente) ha omologato l' atto costitutivo. Tale anomalia non costituisce neppure una causa di nullita' della societa' e neanche una causa di inefficacia della pubblicita'. In conclusione, per l' A., l' iscrizione in luogo diverso da quello legalmente prescritto costituisce inottemperanza di una modalita' dell' obbligo di iscrizione posto dalla legge agli imprenditori commerciali. L' imprenditore potra' regolarizzare l' iscrizione effettuandola nel luogo debito.
art. 28 c.p.c. art. 38 c.p.c. art. 742 c.p.c. art. 2519 c.c. art. 2330 c.c. art. 2331 c.c. art. 2332 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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