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151236
IDG830601355
83.06.01355 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatti Serafino
Ancora sulla revocatoria fallimentare dei versamenti nel conto corrente bancario con saldo debitore
nota a Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413
Riv. dir. comm., an. 80 (1982), fasc. 9-12, pt. 2, pag. 377-392
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313330; D3156
L' A. mette in risalto l' estrema contraddittorieta' che esiste in giurisprudenza relativamente al problema della revocabilita' degli accreditamenti fatti dal fallito (o da terzi) nel proprio conto corrente bancario con saldo debitore. E' da ritenersi soddisfacente la parte della sentenza che esclude la possibilita' di annoverare i versamenti tra gli atti a titolo oneroso e che, come tali, sarebbero soggetti a revoca. La banca funge esclusivamente da cassa per il cliente: i soggetti passivi dell' azione revocatoria debbono essere i destinatari effettivi dei pagamenticompiuti tramite la banca, non l' azienda di credito. L' A invece non condivide la distinzione operata dalla Suprema Corte fra conto corrente "scoperto" e conto corrente "passivo". Egli ritiene si debba individuare l' oggetto della revocatoria fallimentare, nei confronti della banca, nella differenza tra la massima esposizione del conto corrente durante il periodo sospetto e lo scoperto ancora esistente al momento della dichiarazione di fallimento.
art. 67 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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