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151239
IDG830601358
83.06.01358 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Arato Marco
Le condizioni generali di contratto e i viaggi turistici organizzati
Riv. dir. comm., an. 80 (1982), fasc. 9-12, pt. 1, pag. 357-394
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3062; D306007; D8830
Mancando nei nostri codici un riferimento immediato alla figura del contratto di viaggio turistico, vi e', da parte della dottrina, una notevole incertezza nella sua qualificazione giuridica. Tale incertezza si e', almeno in parte, attenuata con l' entrata in vigore, il 4 ottobre 1979, della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (recepita dal nostro ordinamento con la l. 27 dicembre 1977). Tuttavia il Governo italiano, in sede di ratifica della Convenzione, ne ha limitato l' impiego ai soli viaggi internazionali. Nell' esaminare le qualificazioni giuridiche del contratto di viaggio, l' A. mette in evidenza come l' evoluzione del fenomeno dei viaggi turistici abbia portato a far ricorso a condizioni generali di contratto sempre piu' sbilanciate in favore del predisponente (compagnie turistiche). Cio' ha fatto si che il fenomeno investisse anche aspetti di tutela del consumatore. Dopo aver preso in considerazione le varie ipotesi di fatto che possono legare il turista all' agenzia di viaggio, l' A. esamina dettagliatamente la disciplina sovranazionale rappresentata dalla Convenzione di Bruxelles del 1970. In ultimo, l' A. ritiene condividibile l' opinione che considera il contratto di organizzazione di un viaggio turistico come appalto di servizi.
l. 27 dicembre 1977, n. 1084 art. 1681 c.c. r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523 art. 2965 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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