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151272
IDG830601140
83.06.01140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Campeis Giuseppe, De Pauli Arrigo
L' assicuratore sociale austriaco, attore in surroga, supera lo scoglio della reciprocita' ex art. 16 delle preleggi
nota a App. Trieste 18 novembre 1981
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 375-381
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D88254; D31651
La Corte d' Appello di Trieste riconosce all' Ente mutualistico straniero la possibilita' di avvalersi dello speciale strumento di cui all' art. 28 della l. 24 dicembre 1969, n. 990 in virtu' di una reciprocita' assicurata non gia' in via generale, nel raffronto fra i due ordinamenti, ma sulla scorta di specifiche Convenzioni internazionali fra i due Paesi. Cio' in quanto, difettando in Austria la previsione d' uno strumento analogo a quello di cui all' art. 28 l. 990/69, difetterebbe quell' analogia d' istituti che consente la rimozione della barriera posta dall' art. 16 pre-leggi (reciprocita'). Si sostiene per contro, previa analisi delle caratteristiche dell' istituto della surroga dell' assicuratore ex art. 1916 c.c., che la disciplina speciale non pone istituto diverso, ma crea soltanto strumenti tesi ad ottimizzare la tutela dell' assicuratore sociale che agisce in surroga. Essendo previsti nell' ordinamento austriaco sia l' azione diretta nei confronti dell' assicuratore responsabilita' civile acto del danneggiante, sia la surroga dell' assicuratore sociale, pur nel difetto di un equivalente specifico all' art. 28 l. 990/69 la reciprocita' e' egualmente soddisfatta essendovi analogia d' istituti in mancanza di discriminazioni nei confronti dell' italiano come di qualsiasi altro straniero.
art. 16 disp. prel. c.c. art. 1916 c.c. art. 28 l. 24 dicembre 1969, n. 990
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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