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| IDG830601142 | |
| 83.06.01142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Manera Giovanni
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| Il minore come soggetto di diritti, ossia rilevanza della sua
volonta' nell' affidamento ad uno dei genitori
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| nota a Trib. Napoli 10 dicembre 1981
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 360-366
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4410; D4413; D30127
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| Il provvedimento in esame ha affermato che il fermo convincimento d'
un minore dodicenne di voler convivere col padre, anziche' con la
madre, merita, come quello di qualsiasi altro essere umano, rispetto
e comprensione e costituisce giusto motivo per modificare le
precedenti convenzioni intervenute tra i coniugi. Tale soluzione va
pienamente condivisa (col solo limite che la volonta' del minore va
rispettata solo quando sia sorretta da valide giustificazioni)
poiche'-come rileva esattamente l' ordinanza de quo-l' art. 155 c.c.
(che puo' considerarsi diretta attuazione dell' art. 2 della
Costituzione, che garantisce il pieno sviluppo della persona umana)
dispone espressamente che l' affidamento deve essere deciso con
esclusivo riferimento all' interesse materiale e morale della prole.
Tale affidamento, percio', non costituisce un diritto dell' uno o
dell' altro genitore, bensi' un munus, la cui privazione non puo'
essere intesa come una misura sanzionatoria contro il coniuge non
affidatario, in quanto l' affidamento - che puo' essere sempre
modificato - va disposto, nell' esclusivo e prevalente interesse del
minore, in favore di quel genitore che dia maggiore garanzia circa un
migliore allevamento dei figli, affinche' questi ultimi ricevano il
minor danno possibile dalla disgregazione familiare. La previa
audizione del minore non solo e' espressione d' un doveroso rispetto
della personalita' dei figli, ma e' anche condizione non trascurabile
della buona riuscita dell' affidamento e del pieno sviluppo della
personalita' del minore.
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| art. 155 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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