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| IDG830601144 | |
| 83.06.01144 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Finocchiaro Mario
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| Abroga tu ... che abrogo anch' io: a proposito dell' art. 710 c.p.c.
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| nota a App. Milano 25 giugno 1982
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 340-343
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4410; D30127
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| Con il provvedimento annotato la Corte di Milano ha affermato che a
seguito della l. 19 maggio 1975 n. 151 l' art. 710 c.p.c. deve
ritenersi abrogato. Conseguentemente, hanno osservato quei giudici, a
seguito di detta disposizione, per la modifica delle condizioni della
separazione personale dei coniugi - analogamente a quanto e' previsto
in caso di divorzio - deve seguirsi la procedura camerale, ai sensi
dell' art. 38 disp. att. c.c.. L' A. critica decisamente tali
conclusioni osservando, nell' ordine: l' art. 15 preleggi e', nella
specie, malamente invocato, non esistendo due norme di cui sia
impossibile la contemporanea applicazione; l' art. 38 disp. att. c.c.
non puo' leggersi nel senso sostenuto dai giudici milanesi, posto che
cosi' argomentando dovrebbe pervenirsi alla conclusione che tutti,
indistintamente, i procedimenti disciplinati nel primo libro del
codice civile devono seguirsi il rito camerale; e' principio generale
l' affermazione che l' interprete non puo' forzare la discplina
normativa sino ad innovarne il contenuto, per adeguare la norma alla
mutata coscienza e sensibilita' comune.
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| art. 156 c.c.
art. 38 disp. att. c.c.
art. 710 c.p.c.
l. 19 maggio 1975, n. 151
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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