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151276
IDG830601144
83.06.01144 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Abroga tu ... che abrogo anch' io: a proposito dell' art. 710 c.p.c.
nota a App. Milano 25 giugno 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 340-343
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4410; D30127
Con il provvedimento annotato la Corte di Milano ha affermato che a seguito della l. 19 maggio 1975 n. 151 l' art. 710 c.p.c. deve ritenersi abrogato. Conseguentemente, hanno osservato quei giudici, a seguito di detta disposizione, per la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi - analogamente a quanto e' previsto in caso di divorzio - deve seguirsi la procedura camerale, ai sensi dell' art. 38 disp. att. c.c.. L' A. critica decisamente tali conclusioni osservando, nell' ordine: l' art. 15 preleggi e', nella specie, malamente invocato, non esistendo due norme di cui sia impossibile la contemporanea applicazione; l' art. 38 disp. att. c.c. non puo' leggersi nel senso sostenuto dai giudici milanesi, posto che cosi' argomentando dovrebbe pervenirsi alla conclusione che tutti, indistintamente, i procedimenti disciplinati nel primo libro del codice civile devono seguirsi il rito camerale; e' principio generale l' affermazione che l' interprete non puo' forzare la discplina normativa sino ad innovarne il contenuto, per adeguare la norma alla mutata coscienza e sensibilita' comune.
art. 156 c.c. art. 38 disp. att. c.c. art. 710 c.p.c. l. 19 maggio 1975, n. 151
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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