| Il Pretore di Milano ha accolto il ricorso proposto in via d' urgenza
da un gruppo di lavoratori dell' Alfa Romeo che, posti in cassa
integrazione per grave crisi aziendale, hanno chiesto l' immediata
reintegrazione nel posto di lavoro, deducendo l' esistenza a loro
danno di un pregiudizio grave ed irreparabile ed assumendo che l'
imprenditore, non seguendo i criteri di scelta fissati per i
licenziamenti collettivi, aveva effettuato a loro danno
ingiustificate discriminazioni. L' A. critica la concessione del
provvedimento d' urgenza osservando che numerose volte viene da
alcuni giudici valutata con eccessiva disinvoltura la sussistenza dei
requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il primo
infatti individuato sovente non nella certezza o probabilita' dell'
esistenza del diritto ma nella sua semplice eventualita', ed il
secondo ritenuto spesso presente in re opsa e cioe' sulla base della
semplice violazione del diritto. Nel caso di specie - afferma l' A. -
il provvedimento d' urgenza non deve essere concesso non avendo i
singoli ricorrenti dimostrato concretamente la sussistenza del
periculum in mora, tra l' altro difficilmente configurabile in
presenza di un trattamento economico oscillante da un minimo di 80%
ad un massimo di 92,75% della retribuzione, della possibilita' di
continuare ad esercitare i diritti sindacali ed ancora di un accordo
sindacale contemplante un complesso di iniziative dirette alla tutela
della professionalita'. L' A. critica anche l' ulteriore affermazione
del Pretore secondo cui l' imprenditore deve scegliere i lavoratori
da porre in cassa integrazione guadagni seguendo i criteri fissati
dall' art. 2, lettera e, dell' accordo interconfederale 20 dicembre
1950 sui licenziamenti collettivi, reso valido erga omnes con d.p.r.
14 luglio 1960 n. 1019. Ed invero la normativa dell' accordo
interconfederale non e' suscettibile di applicazione analogica non
potendosi assimilare il licenziamento collettivo alla cassa
integrazione, dal momento che a seguito del primo cessa qualsiasi
legame tra il datore di lavor e lavoratore mentre a seguito della
seconda il rapporto lavorativo subisce una semplice sospensione.
Aggiunge infine l' A. che essendo l' intervento straordinario della
cassa integrazione guadagni, di cui agli artt. 2 e 21 della l. 12
agosto 1977 n. 675, preordinato al superamento della crisi aziendale,
deve considerarsi del tutto legittimo il comportamento di quell'
imprenditore che colloca in cassa integrazione guadagni i dipendenti
che, non essendo in grado di assicurare una continuita' di
rendimento, possono determinare il disordine e turbative nel processo
produttivo, ostacolando cosi' il risanamento dell' impresa con un
danno per la generalita' dei lavoratori.
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