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151277
IDG830601145
83.06.01145 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vidiri Guido
Abuso dei provvedimenti d' urgenza e scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione
nota a Pret. Milano 1 settembre 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 325-337
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044
Il Pretore di Milano ha accolto il ricorso proposto in via d' urgenza da un gruppo di lavoratori dell' Alfa Romeo che, posti in cassa integrazione per grave crisi aziendale, hanno chiesto l' immediata reintegrazione nel posto di lavoro, deducendo l' esistenza a loro danno di un pregiudizio grave ed irreparabile ed assumendo che l' imprenditore, non seguendo i criteri di scelta fissati per i licenziamenti collettivi, aveva effettuato a loro danno ingiustificate discriminazioni. L' A. critica la concessione del provvedimento d' urgenza osservando che numerose volte viene da alcuni giudici valutata con eccessiva disinvoltura la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il primo infatti individuato sovente non nella certezza o probabilita' dell' esistenza del diritto ma nella sua semplice eventualita', ed il secondo ritenuto spesso presente in re opsa e cioe' sulla base della semplice violazione del diritto. Nel caso di specie - afferma l' A. - il provvedimento d' urgenza non deve essere concesso non avendo i singoli ricorrenti dimostrato concretamente la sussistenza del periculum in mora, tra l' altro difficilmente configurabile in presenza di un trattamento economico oscillante da un minimo di 80% ad un massimo di 92,75% della retribuzione, della possibilita' di continuare ad esercitare i diritti sindacali ed ancora di un accordo sindacale contemplante un complesso di iniziative dirette alla tutela della professionalita'. L' A. critica anche l' ulteriore affermazione del Pretore secondo cui l' imprenditore deve scegliere i lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni seguendo i criteri fissati dall' art. 2, lettera e, dell' accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti collettivi, reso valido erga omnes con d.p.r. 14 luglio 1960 n. 1019. Ed invero la normativa dell' accordo interconfederale non e' suscettibile di applicazione analogica non potendosi assimilare il licenziamento collettivo alla cassa integrazione, dal momento che a seguito del primo cessa qualsiasi legame tra il datore di lavor e lavoratore mentre a seguito della seconda il rapporto lavorativo subisce una semplice sospensione. Aggiunge infine l' A. che essendo l' intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, di cui agli artt. 2 e 21 della l. 12 agosto 1977 n. 675, preordinato al superamento della crisi aziendale, deve considerarsi del tutto legittimo il comportamento di quell' imprenditore che colloca in cassa integrazione guadagni i dipendenti che, non essendo in grado di assicurare una continuita' di rendimento, possono determinare il disordine e turbative nel processo produttivo, ostacolando cosi' il risanamento dell' impresa con un danno per la generalita' dei lavoratori.
d.p.r. 14 luglio 1960, n. 1019
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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