| 151279 | |
| IDG830601147 | |
| 83.06.01147 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Belfiore Camillo
| |
| Infortunio sul lavoro, responsabilita' del datore di lavoro e colpa
del lavoratore
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Pret. Genova 25 novembre 1982
Pret. Genova 1 luglio 1982
| |
| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 301-311
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D74462; D701; D51856; D541
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Premesso che e' raro il verificarsi di una situazione di assenza di
pericolo sui luoghi di lavoro e che il concetto di sicurezza si
identifica con quello di massima compressione dei fattori di rischio
di infortunio, si rileva che il fattore su cui si puo' operare con
maggior successo e' quello della eliminazione delle condizioni
pericolose (mancate protezioni, pesanti ritmi di lavoro, ecc.). Si
pone quindi in luce che tale eliminazione e' un preciso obbligo
giuridico del datore di lavoro, risultante dall' art. 2087 c.c. e
costituente un vero debito di sicurezza. Si illustra la natura e la
portata di tale norma, dalla quale nasce un obbligo del datore verso
il lavoratore e verso lo Stato e che e' parte integrante della
disciplina per la prevenzione degl' infortuni sul lavoro, richimata
dagli artt. 589 e 590 c.p.. Si rileva poi che, nell' esercizio dell'
azione di regresso dell' INAIL, al datore di lavoro non giova l'
eccezione di colpa esclusiva del lavoratore, dato che l' obbligo di
eliminazione delle condizioni pericolose e' preordinato appunto ad
elidere le conseguenze della negligenza, dell' imperizia, dell'
imprudenza dei lavoratori. Si osserva che, ad escludere la
responsabilita' del datore, gioverebbe solo la condotta dolosa del
lavoratore, ovvero una condotta non avente rapporto con lo
svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso (rischio
elettivo). Si conclude affermando che le norme di prevenzione hanno
lo scopo di impedire il verificarsi di incidenti, anche se derivanti
da colpa dei lavoratori, e che questa non elimina la responsabilita'
penale e civile del datore di lavoro che non abbia adempiuto a tutti
i suoi obblighi antinfortunistici.
| |
| art. 2087 c.c.
art. 589 c.p.
art. 590 c.p.
d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |