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151279
IDG830601147
83.06.01147 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belfiore Camillo
Infortunio sul lavoro, responsabilita' del datore di lavoro e colpa del lavoratore
nota a Pret. Genova 25 novembre 1982 Pret. Genova 1 luglio 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 301-311
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74462; D701; D51856; D541
Premesso che e' raro il verificarsi di una situazione di assenza di pericolo sui luoghi di lavoro e che il concetto di sicurezza si identifica con quello di massima compressione dei fattori di rischio di infortunio, si rileva che il fattore su cui si puo' operare con maggior successo e' quello della eliminazione delle condizioni pericolose (mancate protezioni, pesanti ritmi di lavoro, ecc.). Si pone quindi in luce che tale eliminazione e' un preciso obbligo giuridico del datore di lavoro, risultante dall' art. 2087 c.c. e costituente un vero debito di sicurezza. Si illustra la natura e la portata di tale norma, dalla quale nasce un obbligo del datore verso il lavoratore e verso lo Stato e che e' parte integrante della disciplina per la prevenzione degl' infortuni sul lavoro, richimata dagli artt. 589 e 590 c.p.. Si rileva poi che, nell' esercizio dell' azione di regresso dell' INAIL, al datore di lavoro non giova l' eccezione di colpa esclusiva del lavoratore, dato che l' obbligo di eliminazione delle condizioni pericolose e' preordinato appunto ad elidere le conseguenze della negligenza, dell' imperizia, dell' imprudenza dei lavoratori. Si osserva che, ad escludere la responsabilita' del datore, gioverebbe solo la condotta dolosa del lavoratore, ovvero una condotta non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso (rischio elettivo). Si conclude affermando che le norme di prevenzione hanno lo scopo di impedire il verificarsi di incidenti, anche se derivanti da colpa dei lavoratori, e che questa non elimina la responsabilita' penale e civile del datore di lavoro che non abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi antinfortunistici.
art. 2087 c.c. art. 589 c.p. art. 590 c.p. d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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