Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


151280
IDG830601148
83.06.01148 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Vecchio Francesco
Mandato in rem propriam, compensazione e cessione del credito
nota a Trib. Verbania 11 giugno 1981
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 669-673
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30650; D31330
L' A. aderisce al costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il mandato in rem propriam non si scioglie col fallimento, ma puo' essere revocato per giusta causa. In tema di compensazione ex art. 56 l. fall., e' di avviso che per farsi luogo ad essa e' necessaria la coesistenza del debito e del correlativo credito verso il fallito antecedentemente al fallimento. Sostiene, poi, che il mandato irrevocabile, rilasciato dal beneficiario di un finanziamento a favore dell' istituto di credito finanziatore, perche' questi riscuota i crediti di esso mandante e trattenga per se' le somme riscosse sino all' estinzione del debito, si risolve in una vera e propria cessione di credito, rientrante fra i mezzi anormali di pagamento e quindi assoggettabili alla revocatoria di cui all' art. 67, comma 1, n. 2 l. fall..
art. 56 l. fall. art. 67 comma 1 n. 2 l. fall. art. 1723 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati