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151284
IDG830601152
83.06.01152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Attoma Giovanni
Rinuncia al mandato ad litem e principio del contraddittorio
nota a Trib. Ariano Irpino 29 settembre 1981
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 641-645
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40411
La rinuncia del procuratore al mandato ad litem determina una situazione processuale anomala perche' e' causa di uno squilibrio della par condicio delle parti. L' art. 85 c.p.c., infatti, stabilisce soltanto che la rinuncia, nei rapporti tra le parti, non ha effetto finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore; nulla dice per il rapporto interno per cui, dovendosi fare riferimento a quanto previsto dal codice civile per il mandato con rappresentanza, la Suprema Corte e la dottrina sono concordi nel ritenere che la rinuncia abbia efficacia immediata, dal momento in cui e' portata a conoscenza del rappresentato. La disciplina dell' art. 85 c.p.c., dunque, deve ritenernsi insufficiente e presta il fianco a questioni di costituzionalita' per violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione. E' ausipicabile l' intervento del Legislatore per tutelare la posizione della parte che viene a trovarsi sostanzialmente senza difesa tecnica, per esempio fissando un periodo di sospensione per consentirle di nominare un nuovo difensore.
art. 3 Cost. art. 24 Cost. art. 85 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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