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| IDG830601152 | |
| 83.06.01152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Attoma Giovanni
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| Rinuncia al mandato ad litem e principio del contraddittorio
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| nota a Trib. Ariano Irpino 29 settembre 1981
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 641-645
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D40411
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| La rinuncia del procuratore al mandato ad litem determina una
situazione processuale anomala perche' e' causa di uno squilibrio
della par condicio delle parti. L' art. 85 c.p.c., infatti,
stabilisce soltanto che la rinuncia, nei rapporti tra le parti, non
ha effetto finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore;
nulla dice per il rapporto interno per cui, dovendosi fare
riferimento a quanto previsto dal codice civile per il mandato con
rappresentanza, la Suprema Corte e la dottrina sono concordi nel
ritenere che la rinuncia abbia efficacia immediata, dal momento in
cui e' portata a conoscenza del rappresentato. La disciplina dell'
art. 85 c.p.c., dunque, deve ritenernsi insufficiente e presta il
fianco a questioni di costituzionalita' per violazione degli artt. 3
e 24 Costituzione. E' ausipicabile l' intervento del Legislatore per
tutelare la posizione della parte che viene a trovarsi
sostanzialmente senza difesa tecnica, per esempio fissando un periodo
di sospensione per consentirle di nominare un nuovo difensore.
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| art. 3 Cost.
art. 24 Cost.
art. 85 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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