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Documento


151876
IDG830200188
83.02.00188 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Todescan Franco
Dalla "persona ficta" alla "persona moralis" - individualismo e matematismo nelle teorie della persona giuridica del secolo XVII
Quad. fior. st. pens. giur. mod., an. 11-12 (1983), fasc. 1, pag. 59-93
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
S741; S7035
Premessi alcuni cenni sulla nozione di 'persona ficta' nell' eta' di mezzo, l' A. passa a considerare il concetto di 'persona giuridica', che comincia a profilarsi nel secolo XVII, quando la scienza del diritto si erige a sistema sul modello delle scienze matematiche. In Grozio il concetto e' ancora incerto, oscillante tra la nozione di 'subiectum commune', cioe' lo Stato inteso come corpo politico, e la nozione di 'subiectum proprium', il sovrano. Per Hobbes lo Stato rappresenta il processo del passaggio dallo 'stato naturale', in cui ogni individuo e' persona, allo 'stato civile', il Leviatano, 'persona artificiale' in grado di esprimere la volonta' di tutti. Anche Pufendorf fa sorgere lo Stato dal contratto sociale identificandolo nella fusione delle volonta' dei singoli individui, soggetti giuridici, 'personae morales simplices'. La 'societas civilis', costituita dalle 'personae morales compositae' che agiscono come una volonta' sola conferisce legittimita' al sovrano, ma non permane essa stessa sovrana. La personalita' del 'popolo' non muore pero' all' atto della stipulazione del contratto, vegeta, per cosi' dire, allo stato latente, e risorge per legittimare un nuovo sovrano.
Ist. storia del diritto - Univ. MI PV



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