| L' A. accenna all' introduzione, nel Codice del 1917, della nozione
di 'persona moralis' o 'iuridica', categoria nella quale rientravano
i vari 'collegi', 'universitates', 'domus', 'instituta' e cosi' via.
Tratta quindi del problema delle persone morali, come problema di
individuazione della natura e dell' essenza dei soggetti di diritto
sulla base delle teorie elaborate dalla scienza giuridica civile,
scarsamente presenti nelle trattazioni dottrinarie canoniche prima
del Codice. Delle teorie avanzate dopo la promulgazione del Codice -
teorie finzionistiche, teorie realistiche, teorie eclettiche - l' A.
fa una valutazione critica. Seguono alcuni rilievi: sulla dottrina
del soggetto di diritto, con tutte le sue implicazioni, nella scienza
giuridica secolare; sull' elaborazione del concetto di persona nella
tradizione culturale cattolica; sul rapporto individuo-insieme nell'
ordinamento canonico. Vengono infine delineati i connotati, del tutto
particolari, dei soggetti 'artificiali' e la funzione della
personalita' morale nell' ordinamento canonico, prospettando anche
confronti con gli ordinamenti giuridici secolari.
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