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| IDG830200392 | |
| 83.02.00392 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| P.G.
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| Un modo ancora da sciogliere
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| nota a ord. C. Cost. 21 dicembre 1978, n. 87
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| Rass. penit. crim., an. 2 (1980), fasc. 1-2, pag. 242-248
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D021431; D644
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| La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di
attribuzione sollevato da un magistrato di sorveglianza nei confronti
del Ministero di Grazia e Giustizia, chiedendo che fosse precisata la
qualificazione giuridica degli ordini di servizio di cui all' art. 69
commi 4 e 5 della l. 26 luglio 1975, n. 354, e fosse stabilito se l'
amministrazione sia tenuta ad eseguirli. L' A. prende spunto da
questa ordinanza per una panoramica sulla natura dell' ordine di
servizio, richiamando le fonti in materia. La dottrina e' divisa se a
tali ordini di servizio debba essere riconosciuto carattere
giurisdizionale o se debba essere attribuita natura strettamente
amministrativa. Secondo la magistratura di sorveglianza, l' ordine di
servizio ha comunque effetto obbligatorio e vincolante nei confronti
dell' amministrazione penitenziaria. Tale indirizzo e' culminato con
la sollevazione di conflitto di attribuzioni nei confronti del
Ministero di Grazia e Giustizia. Tuttavia l' intervento della Corte
non puo' dirsi sia stato risolutivo. Essa, infatti, non ha affermato
la natura amministrativa degli ordini di servizio, ma ha solo
stabilito la loro natura "non giurisdizionale". L' A. ritiene che la
soluzione definitiva del problema debba essere rinvenuta in una
modifica legislativa, la quale si ispiri all' opportunita' di attuare
una piena "giurisdizionalizzazione" degli interventi attualmente
operati dal magistrato di sorveglianza mediante la forma dell' ordine
di servizio.
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| art. 134 Cost.
art. 37 l. 11 marzo 1953, n. 87
art. 69 l. 26 luglio 1975, n. 354
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| Ist. storia del diritto - Univ. MI PV
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