Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


151896
IDG830200392
83.02.00392 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
P.G.
Un modo ancora da sciogliere
nota a ord. C. Cost. 21 dicembre 1978, n. 87
Rass. penit. crim., an. 2 (1980), fasc. 1-2, pag. 242-248
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021431; D644
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da un magistrato di sorveglianza nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, chiedendo che fosse precisata la qualificazione giuridica degli ordini di servizio di cui all' art. 69 commi 4 e 5 della l. 26 luglio 1975, n. 354, e fosse stabilito se l' amministrazione sia tenuta ad eseguirli. L' A. prende spunto da questa ordinanza per una panoramica sulla natura dell' ordine di servizio, richiamando le fonti in materia. La dottrina e' divisa se a tali ordini di servizio debba essere riconosciuto carattere giurisdizionale o se debba essere attribuita natura strettamente amministrativa. Secondo la magistratura di sorveglianza, l' ordine di servizio ha comunque effetto obbligatorio e vincolante nei confronti dell' amministrazione penitenziaria. Tale indirizzo e' culminato con la sollevazione di conflitto di attribuzioni nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia. Tuttavia l' intervento della Corte non puo' dirsi sia stato risolutivo. Essa, infatti, non ha affermato la natura amministrativa degli ordini di servizio, ma ha solo stabilito la loro natura "non giurisdizionale". L' A. ritiene che la soluzione definitiva del problema debba essere rinvenuta in una modifica legislativa, la quale si ispiri all' opportunita' di attuare una piena "giurisdizionalizzazione" degli interventi attualmente operati dal magistrato di sorveglianza mediante la forma dell' ordine di servizio.
art. 134 Cost. art. 37 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 69 l. 26 luglio 1975, n. 354
Ist. storia del diritto - Univ. MI PV



Ritorna al menu della banca dati