| L' autore prende in esame il contributo di Rousseau alla moderna
filosofia del soggetto, intesa come presupposto speculativo della
concezione giuridica del soggetto come persona. Secondo l' autore vi
e' in Rousseau una chiara anticipazione dello Stato di diritto con il
suo principio che solo la legge, espressione della volonta' generale,
deve governare, regolando normativamente i rapporti tra gli individui
e tra di essi e lo Stato. Ma Rousseau concepisce la volonta' generale
in senso piu' sostanziale che formale, come un equivalente di un bene
comune, che piu' che dal mero computo dei voti, risulti dall'
interpretazione del legislatore, individuo eccezionale, capace di
tracciare nella costituzione il cammino che governo e sudditi
dovranno percorrere. Accanto alla volonta' generale la legge dovra'
pero' tener conto del costume, dimensione di vita comunitaria e
nazionale governata dall' opinione, dal pregiudizio alienante l'
individuo a se stesso. L' individuo si trova quindi a far parte di
due mondi, quello civile della legge e quello naturale del costume.
Essi devono essere unificati nella coscienza individuale rappresenta
il fondamento assoluto dell' umanita'. Percio' lo scopo ultimo della
legislazione dovra' essere quello di realizzare la sintesi tra legge
e costume come sintesi tra opinion e coscienza.
| |