Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


151964
IDG830601697
83.06.01697 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Szwaja Janusz
La protection de l' inventeur en droit polonaise
(La tutela dell' inventore nel diritto polacco)
Riv. dir. ind., an. 32 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 183-194
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D95351; D311321
In Polonia, come negli altri paesi socialisti, si attribuisce grande importanza alla protezione dei diritti e degli interessi degli inventori. Le norme giuridiche che regolano la protezione degli inventori nei paesi socialisti e in Polonia in particolare sono inseriti tra gli atti normativi che occupano il primo posto nella gerarchia delle fonti (art. 77 Costituzione, art. 23 e 24 del c.c. del 23/4/1964, art. 96 del Codice del lavoro, l. 19/10/1972 sull' attivita' inventiva). I diritti di cui l' inventore diviene titolare nascono sia immediatamente per il solo fatto di essere l' autore dell' invenzione, sia dopo la messa in opera dell' invenzione. I diritti sono divisi in due gruppi principali: i diritti morali (personali) e i diritti patrimoniali (pecuniari). La protezione giudiziaria dei diritti dell' inventore differisce sensibilmente da paese socialista a paese socialista: in Polonia esso dispone di regola di un largo ventaglio di strumenti e azioni.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati