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151978
IDG840600014
84.06.00014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
Il mandato "in rem propriam" nel fallimento e le massime di giurisprudenza
nota a Cass. 1 febbraio 1983, n. 857
Dir. fall., an. 58 (1983), fasc. 2-3, pt. 2, pag. 316-320
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30650; D31332
La Corte Suprema di Cassazione ha affermato, in varie sentenze, il principio che il mandato conferito anche nell' interesse del mandatario (mandato in rem propriam) non si scioglie in caso di fallimento del mandante. Tuttavia al curatore e' sempre consentito chiederne la revoca, negli interessi della massa dei creditori, quanto tale mandato sia in contrasto con i fini fallimentari. Nell' esporre l' orientamento del supremo collegio, l' A. pone in evidenza come i motivi che sorreggono le soluzioni adottate siano opinabili, e precisa che in questa specifica materia manca una estrema chiarezza ed "il coraggio di ammettere che il mandato di "rem propriam" non puo' sopravvivere al fallimento".
Cass. 25 luglio 1964 n. 2051 Cass. 30 ottobre 1956, n. 4057 Cass. 26 febbraio 1981, n. 1182 Cass. 2 luglio 1981, n. 4282 Cass. 5 giugno 1976, n. 2037 Cass. 14 febbraio 1979, n. 957 Cass. 7 novembre 1977, n. 4620 art. 1723 c.c. art. 78 l. fall. art. 173 c.c. App. Potenza 22 ottobre 1979
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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