Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


151979
IDG840600015
84.06.00015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
Escussione del socio di una societa' di fatto e obbligo di costui di convenire in giudizio gli altri soci
nota a Cass. sez. lav. 12 gennaio 1983, n. 83
Dir. fall., an. 58 (1983), fasc. 2-3, pt. 2, pag. 332-335
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312104
L' A. esamina le soluzioni adottate dalla Suprema Corte relativamente alla escussione preventiva del patrimonio sociale della societa' di fatto. Illustra il principio secondo cui tutti i soci devono essere messi in condizione di tutelare la rispettiva posizione in relazione al patrimonio sociale e che il socio convenuto dal creditore deve, nel richiamarsi al beneficio dell' escussione preventiva, convenire gli altri soci nello stesso giudizio promosso contro di lui, non potendo il giudice provvedervi d' ufficio.
art. 2268 c.c. art. 2297 c.c. art. 2267 c.c. Cass. 6 marzo 1980, n. 1505 Cass. 21 giugno 1972, n. 2015 App. Roma 13 gennaio 1978
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati