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151984
IDG840600020
84.06.00020 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Siracusa Vincenzo
La responsabilita' prevista dall' art. 2362 cod. civ. riferita a societa' collegate
nota a App. Palermo 12 giugno 1982
Dir. fall., an. 58 (1983), fasc. 2-3, pt. 2, pag. 432-450
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312201; D3114
L' A. illustra gli orientamenti emersi sia in dottrina, sia in giurisprudenza in relazione alla responsabilita' limitata del socio unico azionista di una societa' di capitali. Al riguardo, pone in rilievo il principio che una societa' per azioni, pur quando le azioni si concentrino nelle mani di un solo azionista, continua ad esistere come soggetto distinto e diverso da chi e' divenuto unico socio della societa' stessa. Pertanto la societa' continua a sussistere ed a rispondere dei debiti sociali, ma viene aggiunta a tale responsabilita' della societa', quella personale sussidiaria e illimitata del socio unico azionista. Sottolinea come tale principio sia anche valido nel rapporto tra due societa', una delle quali detenga l' intero pacchetto azionario dell' altra, giacche' i due organismi conservano la loro piena autonomia giuridica.
art. 2362 c.c. Cass. 14 marzo 1957, n. 874 Cass. 9 dicembre 1970, n. 2602 Cass. 2 marzo 1973, n. 579 Cass. 9 dicembre 1976, n. 4577 art. 2325 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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