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151987
IDG840600023
84.06.00023 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
L' impatto del leasing con il fallimento dell' utilizzatore
nota a Trib. Roma 22 luglio 1982
Dir. fall., an. 58 (1983), fasc. 2-3, pt. 2, pag. 554-563
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620; D31332
Nel sottolineare che gli orientamenti della giurisprudenza in tema di fallimento dell' utilizzatore del contratto di leasing finanziario, portano un notevole contributo alla problematica relativa alla qualificazione giuridica del contratto di "locazione finanziaria" l' A. espone il principio secondo cui il curatore, in caso di intervenuta dichiarazione di fallimento dell' utilizzatore ha la possibilita' di scelta tra la cessazione e la prosecuzione del contratto di leasing; e come sia tenuto, per dovere di ufficio, alla riconsegna delle cose agli aventi il diritto, se il fallito si trovi a detenere materialmente cose che appartengono ad altri e che per obbligo deve restituire.
art. 77 l. fall. art. 80 l. fall. art. 99 l. fall. art. 67 l. fall. art. 55 l. fall. art. 2744 c.c. Cass. 1 gennaio 1967, n. 17 Cass. 5 settembre 1977, n. 3881 Cass. 11 giugno 1974, n. 1732 Cass. 15 febbraio 1980 n. 799 Cass. 16 novembre 1968, n. 3748 art. 115 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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