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151988
IDG840600024
84.06.00024 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nicolosi Giulia
Osservazione a tribunale Catania 9 aprile 1983
nota a Trib. Catania, 9 aprile 1983
Dir. fall., an. 58 (1983), fasc. 2-3, pt. 2, pag. 568-572
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312201
L' A. illustra il recente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui l' introduzione di clausole di gradimento negli statuti di societa' per azioni e' legittima se ed in quanto non escluda incondizionatamente la circolazione delle azioni. Parimenti non possono ritenersi ammissibili quelle clausole che sottopongono il trasferimento delle azioni del socio all' arbitrio incondizionato del Consiglio di amministrazione o a quello dell' assemblea dei soci, in quanto si sovvertirebbero la natura e i caratteri della societa' di capitali nonche' la destinazione alla circolazione delle azioni.
art. 2249 c.c. art. 2345 c.c. art. 2355 c.c. l. 23 novembre 1939, n. 1966 Cass. 15 maggio 1978, n. 2365 Cass. 25 ottobre 1982, n. 5567
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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