| 151989 | |
| IDG840600025 | |
| 84.06.00025 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cannizzaro Achille
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| La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da incidente
stradale alla luce della legge sull' assicurazione obbligatoria
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| Dir. prat. assic., s. 2, an. 25 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 167-175
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31651; D30717
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| L' A. dopo aver precisato che alla luce della legge sull'
assicurazione obbligatoria vi sono a garanzia del risarcimento del
danno almeno due obbligati: il proprietario dell' autoveicolo
assicurato (ed eventualmente anche il conducente, se e' persona
diversa) e la societa' assicuratrice, espone la problematica relativa
agli effetti dell' interruzione del termine di prescrizione del
risarcimento del danno nei confronti di uno degli obbligati e l'
estensione o meno degli effetti interruttivi agli altri obbligati. Si
richiama alla norma legislativa, secondo cui: "gli atti con i quali
il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in
solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri
creditori", sostiene come sia indispensabile l' affermazione del
vincolo di solidarieta', insito nella natura giuridica dell'
obbligazione, tra assicuratore ed assicurato per evitare gli effetti
iniqui, in quanto determinano una disparita' di trattamento tra i
vari debitori con effetti giuridici del tutto diversi per lo stesso
creditore, insiti nel principio di inestensibilita' degli atti
interruttivi della prescrizione del risarcimento del danno.
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| art. 2947 c.c.
art. 2943 c.c.
art. 1310 c.c.
Cass. 17 aprile 1973, n. 1149
art. 2952 c.c.
art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990
art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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