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151989
IDG840600025
84.06.00025 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cannizzaro Achille
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da incidente stradale alla luce della legge sull' assicurazione obbligatoria
Dir. prat. assic., s. 2, an. 25 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 167-175
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651; D30717
L' A. dopo aver precisato che alla luce della legge sull' assicurazione obbligatoria vi sono a garanzia del risarcimento del danno almeno due obbligati: il proprietario dell' autoveicolo assicurato (ed eventualmente anche il conducente, se e' persona diversa) e la societa' assicuratrice, espone la problematica relativa agli effetti dell' interruzione del termine di prescrizione del risarcimento del danno nei confronti di uno degli obbligati e l' estensione o meno degli effetti interruttivi agli altri obbligati. Si richiama alla norma legislativa, secondo cui: "gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori", sostiene come sia indispensabile l' affermazione del vincolo di solidarieta', insito nella natura giuridica dell' obbligazione, tra assicuratore ed assicurato per evitare gli effetti iniqui, in quanto determinano una disparita' di trattamento tra i vari debitori con effetti giuridici del tutto diversi per lo stesso creditore, insiti nel principio di inestensibilita' degli atti interruttivi della prescrizione del risarcimento del danno.
art. 2947 c.c. art. 2943 c.c. art. 1310 c.c. Cass. 17 aprile 1973, n. 1149 art. 2952 c.c. art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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