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151996
IDG840600032
84.06.00032 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giammarino Michele
Il problema dell' IVA e delle spese giudiziali al vaglio delle sezioni unite
nota a Cass. sez. un. ciu. 12 giugno 1982, n. 3544
Dir. prat. assic., s. 2, an. 25 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 285-289
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2315; D4042
L' A. illustra il recente orientamento del supremo collegio relativo al pagamento dell' imposta IVA nelle spese giudiziali. La sentenza illustrata afferma il principio che nell' ipotesi di condanna con distrazione delle spese, il soccombente e' tenuto a rimborsare l' IVA, che costituisce un costo effettivo del processo, anziche' alla parte vincente (che non e' stata autorizzata a portare in detrazione tale imposta) direttamente al legale distrattario del vincitore. Questi puo' cosi' vantare nei confronti del soccombente un credito della stessa natura e consistenza (con il correlativo importo dell' IVA) di quello spettante al cliente nei confronti della controparte per la rifusione delle spese processuali; fermo restando l' obbligo del legale distrattario di emettere la fattura dei propri corrispettivi nei confronti del cliente, precisando l' IVA percepita ed il suo pagamento da parte del soccombente in base al provvedimento di distrazione.
Cass. 14 maggio 1981, n. 3165 art. 93 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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