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152011
IDG840600047
84.06.00047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montanara Giuseppe
La qualificazione giuridica dell' attivita' bancaria ed i suoi riflessi nel diritto penale
Banca borsa tit. cred., an. 46 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 367-390
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18124; D537
L' A. affronta il problema della qualificazione giuridica della attivita' bancaria ai fini della applicazione della legge penale. Dopo essersi soffermato sull' orientamento giurisprudenziale, che, oscillando tra una nozione soggettiva ed una nozione oggettiva di pubblica funzione e pubblico servizio, non ha certamente dato un gran contributo alla soluzione del problema, egli prospetta una sua soluzione. Per stabilire se si sia in presenza di una pubblica funzione o di un pubblico servizio bisogna prendere in considerazione l' attivita' svolta in concreto (nozione oggettiva). Dal quadro legislativo attuale risulta che l' attivita' bancaria puo' essere ritenuta pubblica solo per cio' che riguarda il controllo dei pubblici poteri; per quanto riguarda l' attivita' in se', e i rapporti con gli utenti, essa e' privata. Percio' tutta l' attivita' creditizia, sia degli enti pubblici, sia degli enti privati, non puo' essere considerata agli effetti penali, pubblica funzione o pubblico servizio.
art. 357 c.p. art. 358 c.p. art. 1 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 2195 c.c. art. 2201 c.c. art. 47 Cost. dir. CEE 77/780
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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