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| IDG840600048 | |
| 84.06.00048 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dalmartello Arturo
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| Trattamento fiscale degli interessi attivi contabilizzati nei conti
correnti reciproci relativi a convenzioni di corrispondenza
interbancaria
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| Banca borsa tit. cred., an. 46 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 391-396
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3156
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| Il problema in esame nasce nel caso in cui, tra due o piu' istituti
di credito, si instauri un rapporto di collaborazione in base al
quale una banca si assicura da parte di un' altra determinati servizi
oppure le due banche si scambiano i servizi. In queste ipotesi le
varie operazioni vengono contabilizzate in un conto corrente. Orbene,
qualora si tratti di rapporto di servizio non reciproco, l' adozione
della contabilizzazione in conto corrente non presenta notevoli
problemi. Si trattera' infatti di un mandato "regolato in conto
corrente" e, dal punto di vista fiscale, gli interessi attivi saranno
considerati reddito imponibile ex artt. 41-44 d.p.r. 597/1973 e 26
d.p.r. 600/1973. Diversa la soluzione qualora si tratti di un
rapporto di servizio reciproco. Qui assume particolare valore la
clausola del mantenimento del conto in situazione di scambi
tendenzialmente bilanciati, in quanto si viene a realizzare una
situazione in cui le reciproche posizioni di credito-debito si
compensano tra loro. In sostanza e' come se ogni banca si riprendesse
via, via il proprio capitale che, percio', non rimane produttivo di
interessi attivi, cioe' di reddito imponibile. In tale situazione,
dunque, solo quando si verificano scarti sul previsto bilanciamento
nascono interessi attivi e, quindi, reddito imponibile.
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| art. 1852 c.c.
art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 42 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 43 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 44 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 820 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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