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152012
IDG840600048
84.06.00048 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dalmartello Arturo
Trattamento fiscale degli interessi attivi contabilizzati nei conti correnti reciproci relativi a convenzioni di corrispondenza interbancaria
Banca borsa tit. cred., an. 46 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 391-396
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3156
Il problema in esame nasce nel caso in cui, tra due o piu' istituti di credito, si instauri un rapporto di collaborazione in base al quale una banca si assicura da parte di un' altra determinati servizi oppure le due banche si scambiano i servizi. In queste ipotesi le varie operazioni vengono contabilizzate in un conto corrente. Orbene, qualora si tratti di rapporto di servizio non reciproco, l' adozione della contabilizzazione in conto corrente non presenta notevoli problemi. Si trattera' infatti di un mandato "regolato in conto corrente" e, dal punto di vista fiscale, gli interessi attivi saranno considerati reddito imponibile ex artt. 41-44 d.p.r. 597/1973 e 26 d.p.r. 600/1973. Diversa la soluzione qualora si tratti di un rapporto di servizio reciproco. Qui assume particolare valore la clausola del mantenimento del conto in situazione di scambi tendenzialmente bilanciati, in quanto si viene a realizzare una situazione in cui le reciproche posizioni di credito-debito si compensano tra loro. In sostanza e' come se ogni banca si riprendesse via, via il proprio capitale che, percio', non rimane produttivo di interessi attivi, cioe' di reddito imponibile. In tale situazione, dunque, solo quando si verificano scarti sul previsto bilanciamento nascono interessi attivi e, quindi, reddito imponibile.
art. 1852 c.c. art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 42 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 43 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 44 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 820 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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