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152020
IDG840600056
84.06.00056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Meneghini Francesco
Note in tema di svalutazione monetaria e risarcimento danni
nota a Cass. 13 febbraio 1982, n. 894 Cass. 5 marzo 1982, n. 1383 Cass. 15 marzo 1982, n. 1689 Cass. 20 marzo 1982, n. 1818 Cass. 7 gennaio 1983, n. 123
Banca borsa tit. cred., an. 46 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 297-309
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30510
Le obbligazioni pecuniarie sono caratterizzate dal principio nominalistico pertanto hanno ad oggetto sempre la stessa somma di denaro (debito di valuta). La svalutazione, percio', potra' essere fatta valere solo come ulteriore danno derivato dall' inadempimento. In questo caso l' interessato dovra' provare che "se avesse ricevuto il pagamento nell' epoca dovuta non avrebbe risentito o avrebbe solo parzialmente risentito gli effetti della svalutazione". A questo riguardo la giurisprudenza, che prima richiedeva una probatio diabolica, ha oggi assunto un atteggiamento meno rigoroso che merita approvazione. Non puo', pero', essere approvata l' ultima sentenza di quelle esaminate che, partendo dalla presunzione che il denaro viene normalmente impiegato in modo idoneo ad evitare gli effetti negativi nell' inflazione, ha accollato al debitore inadempiente l' onere di provare che il proprio creditore non avrebbe comunque evitato gli effetti della svalutazione. Tale presunzione sembra, infatti, arbitraria in quanto, in molte delle normali ipotesi di investimento, non si riesce ad evitare l' effetto dell' inflazione.
art. 1224 c.c. art. 1277 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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