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| IDG840600056 | |
| 84.06.00056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Meneghini Francesco
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| Note in tema di svalutazione monetaria e risarcimento danni
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| nota a Cass. 13 febbraio 1982, n. 894
Cass. 5 marzo 1982, n. 1383
Cass. 15 marzo 1982, n. 1689
Cass. 20 marzo 1982, n. 1818
Cass. 7 gennaio 1983, n. 123
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| Banca borsa tit. cred., an. 46 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 297-309
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30510
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| Le obbligazioni pecuniarie sono caratterizzate dal principio
nominalistico pertanto hanno ad oggetto sempre la stessa somma di
denaro (debito di valuta). La svalutazione, percio', potra' essere
fatta valere solo come ulteriore danno derivato dall' inadempimento.
In questo caso l' interessato dovra' provare che "se avesse ricevuto
il pagamento nell' epoca dovuta non avrebbe risentito o avrebbe solo
parzialmente risentito gli effetti della svalutazione". A questo
riguardo la giurisprudenza, che prima richiedeva una probatio
diabolica, ha oggi assunto un atteggiamento meno rigoroso che merita
approvazione. Non puo', pero', essere approvata l' ultima sentenza di
quelle esaminate che, partendo dalla presunzione che il denaro viene
normalmente impiegato in modo idoneo ad evitare gli effetti negativi
nell' inflazione, ha accollato al debitore inadempiente l' onere di
provare che il proprio creditore non avrebbe comunque evitato gli
effetti della svalutazione. Tale presunzione sembra, infatti,
arbitraria in quanto, in molte delle normali ipotesi di investimento,
non si riesce ad evitare l' effetto dell' inflazione.
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| art. 1224 c.c.
art. 1277 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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