| L' A., nel ricostruire i profili costituzionali del sistema
pensionistico, muove dalla definizione della Corte costituzionale del
trattamento di quiescienza come retribuzione differita ai fini
previdenziali. Tale definizione, invero, acquista un contenuto ora
privatistico, ora pubblicistico a seconda del sistema previdenziale
vigente (fondato sulla capitalizzazione o sulla ripartizione);
risponde comunque ai principi costituzionali ed alla struttura stessa
della societa'. La configurazione di un diritto (quantificabile
secondo regole generali) al godimento di una retribuzione differita
consente di definire come tributari tutti quei prelievi che incidono
sulla consistenza del diritto stesso; tali prelievi dunque debbono
inserirsi nel sistema tributario e corrispondere al principio di
eguaglianza, a parita' di capacita' contributiva. Non puo' invece
avere carattere redistributivo il contributo previdenziale in senso
stretto, che corrisponde ad una "causa" specifica ed a
controprestazioni pensionistiche proporzionati al montante attuariale
delle contribuzioni versate od alla retribuzione effettivamente
goduta. Si conclude auspicando un sistema misto, in parte fondato
sulla leve tributaria, cui corrispondono le pensioni sociali ed un
sostegno comune ed eguale quanto meno alle pensioni piu' basse, ed in
parte sulla leva contrbutiva, cui corrispondono prestazioni
differenziate e proporzionate, secondo criteri generali, alla
quantita' e qualita' di lavoro svolto.
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