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152029
IDG830800424
83.08.00424 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerri Augusto
Profili costituzionali del sistema pensionistico
Diritto e societa', (1983), fasc. 2, pag. 275-307
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D703; D0420
L' A., nel ricostruire i profili costituzionali del sistema pensionistico, muove dalla definizione della Corte costituzionale del trattamento di quiescienza come retribuzione differita ai fini previdenziali. Tale definizione, invero, acquista un contenuto ora privatistico, ora pubblicistico a seconda del sistema previdenziale vigente (fondato sulla capitalizzazione o sulla ripartizione); risponde comunque ai principi costituzionali ed alla struttura stessa della societa'. La configurazione di un diritto (quantificabile secondo regole generali) al godimento di una retribuzione differita consente di definire come tributari tutti quei prelievi che incidono sulla consistenza del diritto stesso; tali prelievi dunque debbono inserirsi nel sistema tributario e corrispondere al principio di eguaglianza, a parita' di capacita' contributiva. Non puo' invece avere carattere redistributivo il contributo previdenziale in senso stretto, che corrisponde ad una "causa" specifica ed a controprestazioni pensionistiche proporzionati al montante attuariale delle contribuzioni versate od alla retribuzione effettivamente goduta. Si conclude auspicando un sistema misto, in parte fondato sulla leve tributaria, cui corrispondono le pensioni sociali ed un sostegno comune ed eguale quanto meno alle pensioni piu' basse, ed in parte sulla leva contrbutiva, cui corrispondono prestazioni differenziate e proporzionate, secondo criteri generali, alla quantita' e qualita' di lavoro svolto.
art. 36 Cost. art. 38 Cost.
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