| 152058 | |
| IDG830900349 | |
| 83.09.00349 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Marziale Giuseppe
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Osservazione a Pret. Schio 22 aprile 1982
| |
| Foro it., an. 108 (1983), fasc. 5, pt. 2, pag. 261-263
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D541; D7773; D30620
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La sentenza consente all' A. di svolgere alcune osservazioni critiche
sull' applicabilita' dell' art. 7 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
alle operazioni di locazione finanziaria; se, cioe', il leasing possa
essere equiparato alla vendita, al noleggio o a concessione in uso,
ai fini della responsabilita' per l' infortunio sul lavoro quando la
macchina non sia conforme alle norme per la prevenzione. La
Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, ha approvato,
nella seduta del 22 febbraio 1983, un disegno di legge di
"interpretazione autentica" dell' art. 7 citato. Tra l' altro, esso
prevede che "chiunque conceda in locazione finanziaria beni
assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria e' tenuto
a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o
da altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'
obbligo e' punita ai sensi dell' art. 390 del d.p.r. 547/1955". L'
A., quindi, affronta criticamente il problema delle leggi qualificate
dal legislatore come "interpretative" e dirette, in sostanza, a
superare orientamenti giurisprudenziali. Riferisce sull'
atteggiamento della magistratura di fronte a queste leggi e sul
giudizio della Corte Costituzionale che ha ritenuto inammissibile la
questione di legittimita' costituzionale in materia.
| |
| art. 7 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
art. 390 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |