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152058
IDG830900349
83.09.00349 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marziale Giuseppe
Osservazione a Pret. Schio 22 aprile 1982
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 5, pt. 2, pag. 261-263
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D541; D7773; D30620
La sentenza consente all' A. di svolgere alcune osservazioni critiche sull' applicabilita' dell' art. 7 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 alle operazioni di locazione finanziaria; se, cioe', il leasing possa essere equiparato alla vendita, al noleggio o a concessione in uso, ai fini della responsabilita' per l' infortunio sul lavoro quando la macchina non sia conforme alle norme per la prevenzione. La Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, ha approvato, nella seduta del 22 febbraio 1983, un disegno di legge di "interpretazione autentica" dell' art. 7 citato. Tra l' altro, esso prevede che "chiunque conceda in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria e' tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o da altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell' obbligo e' punita ai sensi dell' art. 390 del d.p.r. 547/1955". L' A., quindi, affronta criticamente il problema delle leggi qualificate dal legislatore come "interpretative" e dirette, in sostanza, a superare orientamenti giurisprudenziali. Riferisce sull' atteggiamento della magistratura di fronte a queste leggi e sul giudizio della Corte Costituzionale che ha ritenuto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale in materia.
art. 7 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 art. 390 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
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