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152059
IDG830900350
83.09.00350 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiandaca Giovanni
Osservazione a Cass. sez. III pen. 22 settembre 1982
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 6, pt. 2, pag. 273-274
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5171; D51710; F4252; D60414
La sentenza consente all' A. alcune osservazioni in tema di tutela penale del buon costume, con particolare riguardo al nudo balneare. Secondo l' A., la conclusione giurisprudenziale secondo la quale il nudo integrale contrasta a tutt' oggi col comune senso del decoro, viene desunta non da un' attendibile verifica degli atteggiamenti degli individui reali, ma tenendo conto di un modello ideale di uomo medio non disposto ad accettare senza turbamento l' impatto col nudo. Valutata l' impraticabilita' di conformare la tutela penalistica in materia subordinando l' intervento repressivo alla prova dell' offesa arrecata ai vicini di spiaggia, ne' considerata sufficiente l' aspettativa di un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, l' A. ritiene che il problema chiami in causa la responsabilita' del legislatore, in una prospettiva "de iure condendo" tesa a valorizzare il piu' possibile, in materia, il "diritto di autodeterminazione" del cittadino adulto.
art. 726 c.p. art. 152 comma 2 c.p.p.
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