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Documento


152064
IDG830900355
83.09.00355 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barni Mauro
Riflessioni medico-legali sulla boxe
Riv. it. med. leg., an. 5 (1983), fasc. 2, pag. 295-305
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D58; D1887; D1830; D0411; D961; D966
L' A. svolge alcune riflessioni medico-legali in connessione con la pratica di certi sport che, come la boxe, comportano una particolare e oggettiva esposizione al pericolo. Coloro che praticano questi sport accettano l' eventualita' pericolosa, accettazione che giuridicamente trova fondamento nella legittimazione sociale a disporre, a fini sportivi, del proprio corpo. Questa legittimazione trova nella disciplina giuridico-sociale temperamenti e veti che, attraverso una precisa regolamentazione, tendono a limitare il pericolo delle attivita' sportive, sia per i partecipanti che per gli spettatori e gli estranei. Approfondendo la riflessione, l' A. affronta il tema particolare della responsabilita' dell' atleta che, nell' esercizio sportivo arrechi nocumento ad altro atleta direttamente impegnato nel confronto, come accade specialmente nella boxe, dove il fatto lesivo e' connaturato alla stessa attivita' sportiva. Il comportamento lesivo, in questo caso, e' legittimato dalla legittimazione stessa dello sport, sempre che il comportamento sia compreso nell' ambito dell' osservanza dele regole sportive. Tuttavia, sulla base di una serie di dati riguardanti il gran numero di lesioni gravi subite da pugili, oltre ai numerosi casi di decesso, si pone la necessita' di una piu' seria e rigorosa regolamentazione di questo sport, tesa a limitare le conseguenze lesive che puo' procurare. Esaminate le norme in vigore in questa materia, per quanto attiene alla prevenzione e all' accertamento dell' idoneita' degli atleti a praticare questo sport, l' A. studia la proposta volta ad autorizzare il medico incaricato ad assistere al combattimento ad interrompere, in qualunque momento, un incontro in corso, ad esaminare uno dei partecipanti, e ad arrestare un match che, a suo giudizio, potrebbe provocare gravi conseguenze ad uno dei contendenti
art. 5 c.c. art. 32 Cost. art. 581 c.p. art. 582 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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