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| IDG830900366 | |
| 83.09.00366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Manna Adelmo
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| Incongruenze nell' adeguamento della giurisprudenza di merito ai
dettami della Corte di Cassazione in tema di banche
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| nota a Trib. Crema 18 giugno 1982
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 990-1004
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D537; D51110; D51910; D50132; D18124; D18126
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| L' A. commenta una sentenza di merito che costituisce una delle prime
applicazioni dei dettami enunciati dalla Cassazione a Sezioni unite,
ricorrente Carfi', in tema di banche. Con quest' ultima pronuncia
(ottobre 1981) si affermo' che tutti gli operatori bancari sono
incaricati di pubblico servizio. L' A. critica codesta impostazione,
perche' si fonda sul c.d. pubblico servizioin senso oggettivo,
inutilizzabile in diritto penale. Non e' pero' nemmeno accolta l'
opposta tesi, prevalente in dottrina, secondo cui le attivita' della
banca sarebbero sostanzialmente private. L' A. ne individua invece
alcune che sono pubbliche. Da qui la necessita' di una reimpostazione
del problema, attraverso un' interpretazione normativo-funzionale
degli artt. 357 e 358 c.p.. Saranno pubbliche quelle attivita'
disciplinate dal diritto pubblico e private quelle rette dal diritto
privato. L' A. applica questi concetti alle attivita' bancarie e
conclude nel senso che, seppur la maggior parte e' da considerarsi
privata, ve ne sono alcune che debbono considerarsi pubbliche. Da
cio' vengono tratte le conseguenze in ordine alla sentenza annotata.
Esse attengono sia alla insussistenza della qualifica d' incaricato
di pubblico servizio in capo al direttore della Cassa Rurale ed
Artigiana in oggetto, sia alla configurazione, nel caso di specie,
della truffa e non della malversazione, in quanto la distrazione del
bene e' stata ottenuta con mezzi fraudolenti, sia, infine, all' art.
117 c.p.. E' sembrato al proposito contraddittorio affermare in
sentenza trattarsi di responsabilita' oggettiva, quando poi s' e'
concessa l' attenuante ai concorrenti che conoscevano la
summenzionata qualifica. Vengono infine analizzate le prospettive de
jure condendo circa la parificazione degli operatori bancari ed in
particolare si condivide la proposta di legge degli onorevoli
Minervini e Spaventa. Alcuni cenni, in appendice, alla sentenza n.
205/1983 della Corte Costituzionale concludono il lavoro di Manna.
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| art. 117 c.p.
art. 315 c.p.
art. 357 c.p.
art. 358 c.p.
art. 640 c.p.
Cass. sez. un. pen. 10 ottobre 1981
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