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152075
IDG830900366
83.09.00366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manna Adelmo
Incongruenze nell' adeguamento della giurisprudenza di merito ai dettami della Corte di Cassazione in tema di banche
nota a Trib. Crema 18 giugno 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 990-1004
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D537; D51110; D51910; D50132; D18124; D18126
L' A. commenta una sentenza di merito che costituisce una delle prime applicazioni dei dettami enunciati dalla Cassazione a Sezioni unite, ricorrente Carfi', in tema di banche. Con quest' ultima pronuncia (ottobre 1981) si affermo' che tutti gli operatori bancari sono incaricati di pubblico servizio. L' A. critica codesta impostazione, perche' si fonda sul c.d. pubblico servizioin senso oggettivo, inutilizzabile in diritto penale. Non e' pero' nemmeno accolta l' opposta tesi, prevalente in dottrina, secondo cui le attivita' della banca sarebbero sostanzialmente private. L' A. ne individua invece alcune che sono pubbliche. Da qui la necessita' di una reimpostazione del problema, attraverso un' interpretazione normativo-funzionale degli artt. 357 e 358 c.p.. Saranno pubbliche quelle attivita' disciplinate dal diritto pubblico e private quelle rette dal diritto privato. L' A. applica questi concetti alle attivita' bancarie e conclude nel senso che, seppur la maggior parte e' da considerarsi privata, ve ne sono alcune che debbono considerarsi pubbliche. Da cio' vengono tratte le conseguenze in ordine alla sentenza annotata. Esse attengono sia alla insussistenza della qualifica d' incaricato di pubblico servizio in capo al direttore della Cassa Rurale ed Artigiana in oggetto, sia alla configurazione, nel caso di specie, della truffa e non della malversazione, in quanto la distrazione del bene e' stata ottenuta con mezzi fraudolenti, sia, infine, all' art. 117 c.p.. E' sembrato al proposito contraddittorio affermare in sentenza trattarsi di responsabilita' oggettiva, quando poi s' e' concessa l' attenuante ai concorrenti che conoscevano la summenzionata qualifica. Vengono infine analizzate le prospettive de jure condendo circa la parificazione degli operatori bancari ed in particolare si condivide la proposta di legge degli onorevoli Minervini e Spaventa. Alcuni cenni, in appendice, alla sentenza n. 205/1983 della Corte Costituzionale concludono il lavoro di Manna.
art. 117 c.p. art. 315 c.p. art. 357 c.p. art. 358 c.p. art. 640 c.p. Cass. sez. un. pen. 10 ottobre 1981
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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