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152077
IDG830900368
83.09.00368 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Germano Cortese Emanuela
Erede del reo, "legge Reale" e confisca di armi
nota a Trib. Oristano 10 dicembre 1980
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 1010-1014
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5051; D18716; D542
Nel commentare la sentenza del Tribunale di Oristano che, dopo aver dichiarato l' estinzione del reato per morte del reo, restituiva la pistola sequestrata all' erede, l' A. esamina i rapporti tra l' art. 240 c.p. e l' art. 6 della l. 152/1975, ("Legge Reale"). Posto che l' art. 6 della "Legge Reale" non ha modificato l' istituto della confisca, l' analisi e' centrata sull' art. 240 c.p. e, in particolare, sulla nozione di "appartenenza" nel diritto penale e sull' identificazione della "persona estranea al reato". Sul principio stabilito dal Tribunale di Oristano, secondo cui l' erede del reo deve considerarsi persona estranea al reato, viene rilevato come due siano le soluzioni possibili: o accertare l' appartenenza della cosa a persona estranea al reato con riferimento al momento della decisione sulla restituzione o confisca della cosa, oppure verificarla riportandosi al tempo del commesso reato. L' A. conclude chiedendosi se il Tribunale, dopo aver dichiarato l' estinzione del reato, avrebbe ancora potuto disporre la confisca dell' arma, gia' legittimamente detenutadal reo. Si domanda, cioe', se per le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione e' consentita,sia pure mediante autorizzazione amministrativa, cose la cui pericolosita' e' soltanto "relativa", sia possibile dichiarare l' estinzione del reato e disporre ugualmente la confisca.
art. 240 c.p. art. 6 l. 22 maggio 1975, n. 152
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