| Nel commentare la sentenza del Tribunale di Oristano che, dopo aver
dichiarato l' estinzione del reato per morte del reo, restituiva la
pistola sequestrata all' erede, l' A. esamina i rapporti tra l' art.
240 c.p. e l' art. 6 della l. 152/1975, ("Legge Reale"). Posto che l'
art. 6 della "Legge Reale" non ha modificato l' istituto della
confisca, l' analisi e' centrata sull' art. 240 c.p. e, in
particolare, sulla nozione di "appartenenza" nel diritto penale e
sull' identificazione della "persona estranea al reato". Sul
principio stabilito dal Tribunale di Oristano, secondo cui l' erede
del reo deve considerarsi persona estranea al reato, viene rilevato
come due siano le soluzioni possibili: o accertare l' appartenenza
della cosa a persona estranea al reato con riferimento al momento
della decisione sulla restituzione o confisca della cosa, oppure
verificarla riportandosi al tempo del commesso reato. L' A. conclude
chiedendosi se il Tribunale, dopo aver dichiarato l' estinzione del
reato, avrebbe ancora potuto disporre la confisca dell' arma, gia'
legittimamente detenutadal reo. Si domanda, cioe', se per le cose la
cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione e'
consentita,sia pure mediante autorizzazione amministrativa, cose la
cui pericolosita' e' soltanto "relativa", sia possibile dichiarare l'
estinzione del reato e disporre ugualmente la confisca.
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