| L' A. ritiene che sia importante l' esame della disposizione dell'
art. 128 l. 689/1981, che modifica l' art. 165 c.p. e che taleesame
sia particolarmente importante in relazione ai reati edilizi. L'
innovativita' della disposizione consiste nell' allargamento della
sfera degli obblighi ai quali puo' essere condizionata la sospensione
condizionale, con l' introduzione di quello della eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato. Non si tratta di un'
ipotesi inquadrabile nell' ambito dell' istituto del risarcimento del
danno e si deve invece fare riferimento agli artt. 40 c.p. e 219
c.p.p. per l' inquadramento nell' ambito del danno c.d. criminale,
nelle ipotesi di reati istantanei con effetti permanenti. Il giudice
dovra' quindi esaminare se, al momento della condanna, residuino gli
effetti dannosi o pericolosi nei quali consiste il reato. Nel campo
dei reati edilizi, l' applicazione di tali principi comporta l'
eliminazione di opere solo quando l' edificazione di per se'
costituisca l' oggetto della repressione penale, e non in ogni caso.
Nelle altre ipotesi l' eliminazione delle conseguenze del reato
consistera' nell' adempimento delle prescrizioni violate, come nel
caso dell' art. 14 l. 1086 del 1971. Anche nel caso in cui l'
eliminazione dele conseguenze consista proprio nella eliminazione di
opere, si dovra' valutare, nel frattempo, se le opere, sia pure
tardivamente, siano state regolarizzate, dato che cio' farebbe venire
meno le conseguenze stesse. Quanto all' impossibilita' dell'
eliminazione, da valutare al momento della sentenza, la stessa deve
essere considerata non solo in senso materiale, ma anche giuridico,
e, nel campo edilizio, oltre ai casi di pericolo, per la stabilita'
di altre opere legittimamente realizzate, la riduzione sara'
impossibile anche quando sia mutata la titolarita' del bene. L'
espressione "salvo che la legge disponga altrimenti" non comporta poi
alcun impedimento all' applicazione della norma nel campo dei reati
edilizi, e postula una deroga legislativa espressa. Anche ritenendo,
pero', che l' espressione si riferisca ai casi nei quali l'
applicazione della norma renderebbe inoperante il potere di altre
autorita', come quella amministrativa, non esisterebbero ostacoli,
nella disciplina edilizia. L' unico problema di compatibilita' si
potrebbe porre nel caso di obbligo di eliminazione di opere, che non
e' l' unico modo di eliminazione delle conseguenze del reato, e solo
nel caso di norme che attribuiscano poteri repressivi sull' opera ad
autorita' amministrative. In pratica, esclusa l' incompatibilita' con
la sanzione pecuniaria e la demolizione, rimane il caso dell'
acquisizione gratuita, e solo quando l' acquisizione, al momento
della sentenza penale, non sia gia' stata disposta, impedendo, in
caso contrario, per "impossibilita'" il provvedimento del giudice
penale. Non c' e', in ogni caso, incompatibilita', perche' la
demolizione e' riferibile all' interessato, come scelta del medesimo,
cosi' come, in senso analogo, prevede l' art. 15 l. 10/1977,
stabilendo la possibilita' per il proprietario di demolire l' opera
abusiva, prima dell' adozione del provvedimento di confisca.
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