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152099
IDG830900390
83.09.00390 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Seminara Sergio
Osservazione a Cass. sez. III pen. 30 giugno 1981
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 9, pt. 2, pag. 370-373
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D539
Richiamando un' ampia rassegna di giurisprudenza e dottrina, l' A. svolge una serie di osservazioni alla sentenza, che riguarda tre problemi in materia di inquinamenti, l. 10 maggio 1976, n. 319: l' infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 6, 9 e 15 della l. 319/1976, riguardo al momento del prelievo dei campioni che, non prevedendo la presenza del titolare dello scarico, violerebbero i diritti della difesa. La seconda questione riguarda la possibilita' di utilizzare, in mancanza di successivi controlli effettuati dagli organi tecnici abilitati, quale dato di raffronto cui comparare l' eventuale aumento del tasso di inquinamento, la domanda di autorizzazione o rinnovo presentata dal titolare dello scarico. Infine, la questione relativa alle modalita' di prelievo dei campioni per le analisi, questione risolta riconoscendo all' autorita' amministrativa un' ampia discrezionalita' nella selezione delle modalita' di prelievo.
art. 24 Cost. art. 6 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 9 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 15 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 22 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 25 l. 10 maggio 1976, n. 319 l. 24 dicembre 1979, n. 650 l. 16 aprile 1973, n. 171 C. Cost. 28 luglio 1983, n. 248
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