Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


152100
IDG830900391
83.09.00391 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Boschi Marco
Osservazione a Cass. sez. I pen. 1 febbraio 1983
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 10, pt. 2, pag. 404
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5004
Ai fini dell' estradizione passiva dello straniero, deve escludersi il carattere soggettivamente politico se il reato viene realizzato con atti di terrorismo che coinvolgono persone estranee ai motivi che l' hanno determinato. Con questa decisione, afferma l' A., la Cassazione conferma l' indirizzo volto a restringere la portata dell' art. 8 comma 3 c.p., ai fini del divieto di estradizione dello straniero per motivi politici posto dall' art. 10 comma 4 della Costituzione. L' A. sostiene l' opportunita' di un intervento legislativo teso a restringere la portata, almeno per quanto riguarda i reati di terrorismo, dell' art. 8 c.p., con riferimento agli artt. 10 e 26 della Costituzione, in considerazione che la giurisprudenza e' costretta, per esigenze pratiche, a ricorrere a tortuose interpretazioni per una definizione restrittiva del reato politico ai fini dell' estradizione.
art. 10 comma 4 Cost. art. 26 Cost. art. 8 comma 3 c.p. l. cost. 21 giugno 1967, n. 1 Conv. Strasburgo 1977 (repressione terrorismo)
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati