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152101
IDG830900393
83.09.00393 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cognetti Daniela
In tema di ospedali psichiatrici giudiziari
nota a ord. App. Bologna sez. sorveglianza 7 dicembre 1978
Rass. penit. crim., an. 2 (1980), fasc. 1-2, pag. 259-263
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5050; D18822
La Corte d' Appello di Bologna ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 215 c.p., nella parte in cui prevede la misura di sicurezza detentiva del ricovero in manicomio giudiziario, e dell' art. 222 c.p., in quanto regola tale misura di sicurezza, per contrasto con gli artt. 3 comma 1 e 32 della Costituzione. L' ordinanza in questione offre all' A. l' occasione per svolgere alcune considerazioni sul tema dell' attuale "legittimazione" degli ospedali psichiatrici giudiziari. In sostanza ritiene che la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario non si giustifica, oggi, tanto piu' che la legge sanitaria ha sciolto il pregiudizio sociale che associava malattia mentale e pericolosita'. Sempre meno, quindi, si giustifica la previsione legislativa della pericolosita' del malato di mente sottesa all' applicazione della misura di sicurezza prevista e regolata dal codice penale.
art. 3 comma 1 Cost. art. 32 Cost. art. 215 c.p. art. 222 c.p. l. 13 maggio 1978, n. 180 l. 23 dicembre 1978, n. 833
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