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152102
IDG830900394
83.09.00394 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Greca Giuseppe
Nota a ord. Trib. min. Roma 28 novembre 1978
Rass. penit. crim., an. 2 (1980), fasc. 1-2, pag. 265-267
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D67; D674; D50206; D6113
Il Tribunale di Roma ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 8 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla l. 25 luglio 1956, n. 888, nella parte in cui prescrive il trasferimento del detenuto in custodia preventiva dall' istituto di osservazione per minorenni ad un istituto per adulti, al compimento del diciottesimo anno di eta', anche se l' interrogatorio dell' imputato in dibattimento non sia ancora avvenuto. Attraverso una rassegna di giurisprudenza e dottrina, l' A. ridimensiona la rilevanza dell' interrogatorio ai fini della valutazione dell' imputabilita'. La questione sollevata dal Tribunale, secondo l' A., risulta poco convincente, in quanto, appunto, e' da attribuire all' interrogatorio una limitata funzione ai fini dell' osservazione dell' imputato, ed anche perche' e' giustificabile, col raggiungimento della maggiore eta', il trasferimento da un istituto per minori ad uno per adulti. Viene fatto richiamo, da parte del Tribunale di Roma, all' art. 28 r.d. 18 giugno 1931, n. 787, che impone la permanenza nell' istituto minorile del minore condannato ad una pena inferiore ai tre anni, anche dopo compiuti i diciotto anni di eta', ritenendosi che tale norma non e' stata espressamente abrogata dalla l. 26 luglio 1975, n. 354. In realta', afferma l' A., la stessa previsione citata era contenuta nell' art. 142 c.p., che e' stato espressamente abrogato dall' art. 89 del nuovo ordinamento penitenziario. Il sistema normativo parrebbe, quindi, comportare un automatico trasferimento del soggetto al compimento del diciottesimo anno. Cio' crea, pero' delle difficolta', specialmente per alcuni soggetti condannati a pene brevi. L' A. ritiene che i problemi che attengono al compimento della maggiore eta' in stato di detenzione andrebbero risolti con apposite norme perche' difficilmente possono essere risolti col meccanismo delle eccezioni di illegittimita' costituzionale.
art. 3 Cost. art. 24 Cost. art. 8 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 l. 25 luglio 1956, n. 888 art. 28 r.d. 18 giugno 1931, n. 787 art. 89 l. 26 luglio 1975, n. 354
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