| Il Tribunale di Roma ha ritenuto non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell' art. 8 r.d.l. 20
luglio 1934, n. 1404, modificato dalla l. 25 luglio 1956, n. 888,
nella parte in cui prescrive il trasferimento del detenuto in
custodia preventiva dall' istituto di osservazione per minorenni ad
un istituto per adulti, al compimento del diciottesimo anno di eta',
anche se l' interrogatorio dell' imputato in dibattimento non sia
ancora avvenuto. Attraverso una rassegna di giurisprudenza e
dottrina, l' A. ridimensiona la rilevanza dell' interrogatorio ai
fini della valutazione dell' imputabilita'. La questione sollevata
dal Tribunale, secondo l' A., risulta poco convincente, in quanto,
appunto, e' da attribuire all' interrogatorio una limitata funzione
ai fini dell' osservazione dell' imputato, ed anche perche' e'
giustificabile, col raggiungimento della maggiore eta', il
trasferimento da un istituto per minori ad uno per adulti. Viene
fatto richiamo, da parte del Tribunale di Roma, all' art. 28 r.d. 18
giugno 1931, n. 787, che impone la permanenza nell' istituto minorile
del minore condannato ad una pena inferiore ai tre anni, anche dopo
compiuti i diciotto anni di eta', ritenendosi che tale norma non e'
stata espressamente abrogata dalla l. 26 luglio 1975, n. 354. In
realta', afferma l' A., la stessa previsione citata era contenuta
nell' art. 142 c.p., che e' stato espressamente abrogato dall' art.
89 del nuovo ordinamento penitenziario. Il sistema normativo
parrebbe, quindi, comportare un automatico trasferimento del soggetto
al compimento del diciottesimo anno. Cio' crea, pero' delle
difficolta', specialmente per alcuni soggetti condannati a pene
brevi. L' A. ritiene che i problemi che attengono al compimento della
maggiore eta' in stato di detenzione andrebbero risolti con apposite
norme perche' difficilmente possono essere risolti col meccanismo
delle eccezioni di illegittimita' costituzionale.
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