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152114
IDG830900406
83.09.00406 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nespoli Guglielmo
Note sui profili processuali dell' ordinamento penitenziario
Rass. penit. crim., an. 2 (1980), fasc. 1-2, pag. 211-225
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D644; D6440; D643; D5035
Dopo aver posto in evidenza la necessita' - per un corpo di norme quale l' ordinamento penitenziario - di disporre di norme strumentali che siano il mezzo per rendere attuali certe posizioni soggettive, l' A. passa a tracciare le differenze esistenti tra processo ordinario e procedimento di sorveglianza. Sia l' uno che l' altro sono intesi a risolvere un conflitto: il processo ordinario quello tra lo status libertatis e l' esplicazione concreta della potesta' punitiva, quello di sorveglianza il conflitto tra lo status libertatis - che aspira a divenire meno limitativo - e l' esigenza di difesa sociale che viene garantita solo con l' accertamento oggettivo dell' avvenuta risocializzazione. Tracciati i caratteri dell' uno e dell' altro (nel procedimento ordinario campeggia ancora e domina il concetto oggettivistico del reato e del danno, in quello di sorveglianza il criterio soggettivitistico introdotto con l' art. 133 c.p. ma ampliato con l' introduzione dell' ordinamento penitenziaro) si passa a delineare brevemente il rapporto processuale di sorveglianza, i soggetti per cui s' interessa e gli interessi che muovono i soggetti medesimi. Attraverso un dinamismo ed una dialettica, che sono propri della cognizione, si perviene alla verifica di tutta l' opera di trattamento iniziatosi e conclusosi in una fase squisitamente amministrativa. E qui sorge una domanda, di tipo sostanziale, circa quei valori cui si orienta il giudice per decidere se il soggetto debba o meno ritenersi risocializzato. Il giudice, nella sua decisione, coglie quei valori ritenuti socialmente validi ed attraverso l' accertamento dell' esistenza di essi difende in buona sostanza la societa'. La decisione cui mette capo il procedimento di sorveglianza se vuole essere veramente giusta deve conciliare i due interessi sostanziali che si fronteggiano in questo tipo di processo: quello individuale all' attenuazione del rapporto penale esecutivo e quello generale della difesa sociale che si consegue solo con l' accertamento della rieducazione effettiva. Tracciata, infine, la differenza tra procedimento di sicurezza e quello di sorveglianza in senso stretto, previsto nel nostro ordinamento penitenziario, si formula l' augurio che, in un futuro che lo consenta, l' intero processo penale miri a lumeggiare la realta' dell' uomo, sempre sfuggente.
art. 133 c.p. l. 26 luglio 1975, n. 354
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