| Dopo aver posto in evidenza la necessita' - per un corpo di norme
quale l' ordinamento penitenziario - di disporre di norme strumentali
che siano il mezzo per rendere attuali certe posizioni soggettive, l'
A. passa a tracciare le differenze esistenti tra processo ordinario e
procedimento di sorveglianza. Sia l' uno che l' altro sono intesi a
risolvere un conflitto: il processo ordinario quello tra lo status
libertatis e l' esplicazione concreta della potesta' punitiva, quello
di sorveglianza il conflitto tra lo status libertatis - che aspira a
divenire meno limitativo - e l' esigenza di difesa sociale che viene
garantita solo con l' accertamento oggettivo dell' avvenuta
risocializzazione. Tracciati i caratteri dell' uno e dell' altro (nel
procedimento ordinario campeggia ancora e domina il concetto
oggettivistico del reato e del danno, in quello di sorveglianza il
criterio soggettivitistico introdotto con l' art. 133 c.p. ma
ampliato con l' introduzione dell' ordinamento penitenziaro) si passa
a delineare brevemente il rapporto processuale di sorveglianza, i
soggetti per cui s' interessa e gli interessi che muovono i soggetti
medesimi. Attraverso un dinamismo ed una dialettica, che sono propri
della cognizione, si perviene alla verifica di tutta l' opera di
trattamento iniziatosi e conclusosi in una fase squisitamente
amministrativa. E qui sorge una domanda, di tipo sostanziale, circa
quei valori cui si orienta il giudice per decidere se il soggetto
debba o meno ritenersi risocializzato. Il giudice, nella sua
decisione, coglie quei valori ritenuti socialmente validi ed
attraverso l' accertamento dell' esistenza di essi difende in buona
sostanza la societa'. La decisione cui mette capo il procedimento di
sorveglianza se vuole essere veramente giusta deve conciliare i due
interessi sostanziali che si fronteggiano in questo tipo di processo:
quello individuale all' attenuazione del rapporto penale esecutivo e
quello generale della difesa sociale che si consegue solo con l'
accertamento della rieducazione effettiva. Tracciata, infine, la
differenza tra procedimento di sicurezza e quello di sorveglianza in
senso stretto, previsto nel nostro ordinamento penitenziario, si
formula l' augurio che, in un futuro che lo consenta, l' intero
processo penale miri a lumeggiare la realta' dell' uomo, sempre
sfuggente.
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