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152125
IDG830900417
83.09.00417 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Saltalamacchia Ciro
"Osservazione" e trattamento nei confronti degli imputati: critica di un orientamento giurisprudenziale in tema di affidamento in prova al servizio sociale
Rass. penit. crim., an. 2 (1980), fasc. 3-4, pag. 619-626
D6435; D6113; D0402
In tema di affidamento in prova al servizio sociale si discute se la custodia preventiva sia computabile nel periodo minimo di osservazione di tre mesi richiesto dall' art. 47 della legge n. 354/1975 per l' affidamento in prova al servizio sociale. La Corte di Cassazione, dopo alcune iniziali oscillazioni, ha assunto sul punto un orientamento costante che esclude la computabilita' della carcerazione preventiva ed appare dettato dalla strutturale diversita' delle posizioni e prerogative del detenuto-imputato e del detenuto-condannato. Da tale diversita' si e' fatta discendere la impossibilita' dell' osservazione nei confronti degli imputati. La tesi della Suprema Corte si fonda sul tenore letterale della vigente normativa in materia penitenziaria, che disciplina la osservazione scientifica della personalita' solo nei confronti dei condannati e fa altresi' richiamo alla presunzione di non colpevolezza di cui all' art. 27 comma 2 Cost., la quale non consentirebbe alcuna osservazione in ordine agli imputati, non essendo intervenuto per questi ultimi un definitivo accertamento della responsabilita'. L' A. assume una posizione estremamente critica nei confronti di un tale orientamento, che si colloca in una linea di tendenza riduttiva ed elusiva dei contenuti della riforma carceraria. Gli argomenti formali sono confutabili sullo stesso piano della lettera della legge che, se postula la osservazione per l' affidamento in prova al servizio sociale, non esclude che osservazione sia eseguita nei confronti del detenuto-imputato. E' del pari contraddetto il richiamo all' art. 27 Cost., per il fatto che la presunzione di non colpevolezza, che e' diretta a valorizzare il favor libertatis, non puo' dare luogo ad una prevenzione contraria all' imputato, come invece si verifica ove si aderisca alla tesi accolta dalla Cassazione. Sul piano della prassi, la distinzione fra imputato e condannato appare ancor meno giustificabile alla luce della attuale realta' carceraria, nella quale non e' realizzata, ne' realizzabile, alcuna separazione tra i diversi soggetti detenuti. Ai fini di una piu' corretta applicazione dell' istituto dell' affidamento in prova al servizio sociale si auspica, pertanto, un ulteriore ripensamento della Cassazione, che sancisca la eseguibilita' della osservazione anche nei confronti dei detenuti imputati. Sono, peraltro, da individuare concrete correzioni le quali, da un lato, legittimino la estensione applicativa e, dall' altro, ostacolino una generalizzata utilizzazione, per quanto attiene la osservazione richiesta dall' art. 47, di qualsiasi periodo trascorso in custodia preventiva. A tal proposito, a titolo di proposta e di esemplificazione, possono richiedersi le seguenti condizioni: 1) che la osservazione sia avvenuta in un intervallo di tempo immediatamente precedente la decisione in tema di affidamento; 2) che la osservazione dell' imputato sia preceduta da esplicita richiesta dell' interessato; 3) che quantomeno, sia intervenuta la spontanea adesione del medesimo imputato; 4) che, in ogni caso, se osservazione sia avvenuta, di essa, in sede di decisione, sia doveroso tener conto.
art. 27 comma 2 Cost. art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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