| In tema di affidamento in prova al servizio sociale si discute se la
custodia preventiva sia computabile nel periodo minimo di
osservazione di tre mesi richiesto dall' art. 47 della legge n.
354/1975 per l' affidamento in prova al servizio sociale. La Corte di
Cassazione, dopo alcune iniziali oscillazioni, ha assunto sul punto
un orientamento costante che esclude la computabilita' della
carcerazione preventiva ed appare dettato dalla strutturale
diversita' delle posizioni e prerogative del detenuto-imputato e del
detenuto-condannato. Da tale diversita' si e' fatta discendere la
impossibilita' dell' osservazione nei confronti degli imputati. La
tesi della Suprema Corte si fonda sul tenore letterale della vigente
normativa in materia penitenziaria, che disciplina la osservazione
scientifica della personalita' solo nei confronti dei condannati e fa
altresi' richiamo alla presunzione di non colpevolezza di cui all'
art. 27 comma 2 Cost., la quale non consentirebbe alcuna osservazione
in ordine agli imputati, non essendo intervenuto per questi ultimi un
definitivo accertamento della responsabilita'. L' A. assume una
posizione estremamente critica nei confronti di un tale orientamento,
che si colloca in una linea di tendenza riduttiva ed elusiva dei
contenuti della riforma carceraria. Gli argomenti formali sono
confutabili sullo stesso piano della lettera della legge che, se
postula la osservazione per l' affidamento in prova al servizio
sociale, non esclude che osservazione sia eseguita nei confronti del
detenuto-imputato. E' del pari contraddetto il richiamo all' art. 27
Cost., per il fatto che la presunzione di non colpevolezza, che e'
diretta a valorizzare il favor libertatis, non puo' dare luogo ad una
prevenzione contraria all' imputato, come invece si verifica ove si
aderisca alla tesi accolta dalla Cassazione. Sul piano della prassi,
la distinzione fra imputato e condannato appare ancor meno
giustificabile alla luce della attuale realta' carceraria, nella
quale non e' realizzata, ne' realizzabile, alcuna separazione tra i
diversi soggetti detenuti. Ai fini di una piu' corretta applicazione
dell' istituto dell' affidamento in prova al servizio sociale si
auspica, pertanto, un ulteriore ripensamento della Cassazione, che
sancisca la eseguibilita' della osservazione anche nei confronti dei
detenuti imputati. Sono, peraltro, da individuare concrete correzioni
le quali, da un lato, legittimino la estensione applicativa e, dall'
altro, ostacolino una generalizzata utilizzazione, per quanto attiene
la osservazione richiesta dall' art. 47, di qualsiasi periodo
trascorso in custodia preventiva. A tal proposito, a titolo di
proposta e di esemplificazione, possono richiedersi le seguenti
condizioni: 1) che la osservazione sia avvenuta in un intervallo di
tempo immediatamente precedente la decisione in tema di affidamento;
2) che la osservazione dell' imputato sia preceduta da esplicita
richiesta dell' interessato; 3) che quantomeno, sia intervenuta la
spontanea adesione del medesimo imputato; 4) che, in ogni caso, se
osservazione sia avvenuta, di essa, in sede di decisione, sia
doveroso tener conto.
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