| Le modifiche apportate al sistema amministrativo dalla l. 24 novembre
1981, n. 689 riflettono, in tema di rapporti tra sanzione penale e
sanzione amministrativa, da un lato il rinnovamento del diritto
amministrativo, dall' altro la coniazione di un nuovo tipo di
illecito non piu' penale e non solo amministrativo. La Sezione I del
capo I della legge, dedicata alle sanzioni amministrative, introduce
come norme generali del diritto amministrativo i principi di
certezza, responsabilita' personale, antigiuridicita', imputabilita',
colpevolezza, ecc.: canoni basilari del diritto penale che diventano
punto fermo anche del diritto positivo amministrativo. La ragione di
cio' sta nel fatto che il legislatore, spinto ad un uso piu'
frequente della sanzione amministrativa, e' indotto ad un
riconoscimento normativo dell' ambito di tutela costituzionale che
copre il soggetto autore di illecito amministrativo; affievolendosi,
nella funzione e nella struttura, la consistenza dei connotati di
differenziazione tra sanzione penale e sanzione amministrativa, e'
cresciuta l' esigenza di garantire il soggetto dalle conseguenze
dell' infrazione. A cio' il legislatore si mostra sensibile,
soddisfacendo l' istanza di codificazione di una "parte generale"
dell' illecito amministrativo. Tuttavia, queste innovazioni finiscono
per produrre esse stesse una alterazione della sanzione
amministrativa, alla valorizzazione del ruolo della sanzione
amministrativa fa seguito uno snaturamento della stessa. Cade,
pertanto, ogni univoco criterio di determinazione della natura della
sanzione: se ne desume la creazione di un tertium genus. Di
conseguenza nasce una nuova formula di illecito, a meta' fra quello
penale e quello amministrativo:la fattispecie ha carattere composito,
essendo caratterizzata da un precetto originariamente penale e da una
sanzione originariamente amministrativa. In realta' sembra che, col
proposito di sfoltire il sistema penale, si sia caricato e complicato
quello amministrativo e che, trattandosi di una trasformazione del
livello sanzionatorio e non di una rinuncia ad ogni risposta
punitiva, si sia creato lo strumento funzionale ad un diverso ed
autonomo apparato repressivo, sostenuto e regolato dal "diritto della
depenalizzazione" o meglio "dell' illecito depenalizzato (o
decriminalizzato)".
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