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152127
IDG830900419
83.09.00419 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spirito Daniela
Dalle modifiche al sistema penale alle modifiche al sistema amministrativo
comunicazione presentata in occasione della giornata di studio organizzata dall' istituto di diritto e procedura penale dell' Universita' di Macerata su "Legge 24 novembre 1981 n. 689. Modifiche al sistema penale: aspetti sostanziali e processuali, Macerata, 6 maggio 1982
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 1042-1048
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D16102; D16103; F4252; D503
Le modifiche apportate al sistema amministrativo dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 riflettono, in tema di rapporti tra sanzione penale e sanzione amministrativa, da un lato il rinnovamento del diritto amministrativo, dall' altro la coniazione di un nuovo tipo di illecito non piu' penale e non solo amministrativo. La Sezione I del capo I della legge, dedicata alle sanzioni amministrative, introduce come norme generali del diritto amministrativo i principi di certezza, responsabilita' personale, antigiuridicita', imputabilita', colpevolezza, ecc.: canoni basilari del diritto penale che diventano punto fermo anche del diritto positivo amministrativo. La ragione di cio' sta nel fatto che il legislatore, spinto ad un uso piu' frequente della sanzione amministrativa, e' indotto ad un riconoscimento normativo dell' ambito di tutela costituzionale che copre il soggetto autore di illecito amministrativo; affievolendosi, nella funzione e nella struttura, la consistenza dei connotati di differenziazione tra sanzione penale e sanzione amministrativa, e' cresciuta l' esigenza di garantire il soggetto dalle conseguenze dell' infrazione. A cio' il legislatore si mostra sensibile, soddisfacendo l' istanza di codificazione di una "parte generale" dell' illecito amministrativo. Tuttavia, queste innovazioni finiscono per produrre esse stesse una alterazione della sanzione amministrativa, alla valorizzazione del ruolo della sanzione amministrativa fa seguito uno snaturamento della stessa. Cade, pertanto, ogni univoco criterio di determinazione della natura della sanzione: se ne desume la creazione di un tertium genus. Di conseguenza nasce una nuova formula di illecito, a meta' fra quello penale e quello amministrativo:la fattispecie ha carattere composito, essendo caratterizzata da un precetto originariamente penale e da una sanzione originariamente amministrativa. In realta' sembra che, col proposito di sfoltire il sistema penale, si sia caricato e complicato quello amministrativo e che, trattandosi di una trasformazione del livello sanzionatorio e non di una rinuncia ad ogni risposta punitiva, si sia creato lo strumento funzionale ad un diverso ed autonomo apparato repressivo, sostenuto e regolato dal "diritto della depenalizzazione" o meglio "dell' illecito depenalizzato (o decriminalizzato)".
l. 24 novembre 1981, n. 689
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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