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| IDG830900420 | |
| 83.09.00420 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gaito Alfredo
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| Legislazione italiana in materia valutaria e normativa comunitaria
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| nota a CGCE 11 novembre 1981
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 1260-1277
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D538; D8714; D87009
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| La nuova legislazione penale valutaria e' stata introdotta nell'
ordinamento giuridico italiano senza consultare gli organi
comunitari. In tempi recenti il Tribunale penale di Bolzano aveva
ritenuto necessario adire la Corte di Giustizia delle Comunita'
europee per chiarire, tra l' altro, se tale omissione da parte delle
autorita' nazionali competenti determini violazione del Trattato CEE,
se l' inasprimento delle sanzioni preesistenti realizzato con
disposizioni interne successive sia compatibile con gli obblighi di
stand-still, con specifico riferimento alla vicenda giudiziale
concreta che atteneva alla riesportazione di banconote
precedentemente importate allo scopo di realizzare negozi d' indole
commerciale ma non utilizzate. Lo studio trae spunto dalla decisione
negativa della Corte di giustizia. La prima parte del lavoro offre al
lettore il quadro dell' elaborazione scientifica sui rapporti tra la
legislazione penale valutaria e gli impegni comunitari. Nella parte
piu' originale dello studio, l' A. evidenzia come alcuni passi della
motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia
contengono l' esplicito riconoscimento che in determinati settori il
principio della libera circolazione dei capitali e' da ritenere
operante con piena efficacia ed immediatezza nell' ambito
comunitario, con ovvie conseguenze sulle normative nazionali
eventualmente confliggenti. Segnatamente, la Corte ha riconosciuto
che per i movimenti inclusi negli elenchi A e B le direttive
prescrivono una liberalizzazione incondizionata. Dimostrata l'
impossibilita' di generalizzazioni astratte, l' A. perviene alla
conclusione che e' compito dell' interprete distinguere le operazioni
non liberalizzate da quelle che gli Stati membri della CEE sono
tenuti a liberalizzare in linea con le disposizioni sovranazionali,
senza che a nulla rilevi la natura sostanziale, processuale o
amministrativa della norma interna. Quanto ai mezzi utilizzabili per
garantire con immediata concretezza la prevalenza del diritto
comunitario sul diritto interno contrastante con la liberalizzazione
incondizionata di tutte le operazioni concernenti investimenti
diretti o immobiliari o in titoli trattati in borsa, i movimenti di
cui agli elenchi A e B nonche' per tutti i movimenti di valuta
necessari agli scambi di merci, e' noto il contrasto che divide la
Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale. E' certo pero' che le
norme amministrative contrastanti col diritto comunitario debbono
essere disapplicate da parte dell' autorita' nazionale procedente,
essendo esclusa ogni possibilita' di rimessione alla Corte
Costituzionale.
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| art. 7 Tr. CEE
art. 71 Tr. CEE
art. 73 Tr. CEE
art. 106 par. 1 Tr. CEE
art. 177 Tr. CEE
ord. Trib. Bolzano 6 ottobre 1980
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