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152128
IDG830900420
83.09.00420 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gaito Alfredo
Legislazione italiana in materia valutaria e normativa comunitaria
nota a CGCE 11 novembre 1981
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 1260-1277
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538; D8714; D87009
La nuova legislazione penale valutaria e' stata introdotta nell' ordinamento giuridico italiano senza consultare gli organi comunitari. In tempi recenti il Tribunale penale di Bolzano aveva ritenuto necessario adire la Corte di Giustizia delle Comunita' europee per chiarire, tra l' altro, se tale omissione da parte delle autorita' nazionali competenti determini violazione del Trattato CEE, se l' inasprimento delle sanzioni preesistenti realizzato con disposizioni interne successive sia compatibile con gli obblighi di stand-still, con specifico riferimento alla vicenda giudiziale concreta che atteneva alla riesportazione di banconote precedentemente importate allo scopo di realizzare negozi d' indole commerciale ma non utilizzate. Lo studio trae spunto dalla decisione negativa della Corte di giustizia. La prima parte del lavoro offre al lettore il quadro dell' elaborazione scientifica sui rapporti tra la legislazione penale valutaria e gli impegni comunitari. Nella parte piu' originale dello studio, l' A. evidenzia come alcuni passi della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia contengono l' esplicito riconoscimento che in determinati settori il principio della libera circolazione dei capitali e' da ritenere operante con piena efficacia ed immediatezza nell' ambito comunitario, con ovvie conseguenze sulle normative nazionali eventualmente confliggenti. Segnatamente, la Corte ha riconosciuto che per i movimenti inclusi negli elenchi A e B le direttive prescrivono una liberalizzazione incondizionata. Dimostrata l' impossibilita' di generalizzazioni astratte, l' A. perviene alla conclusione che e' compito dell' interprete distinguere le operazioni non liberalizzate da quelle che gli Stati membri della CEE sono tenuti a liberalizzare in linea con le disposizioni sovranazionali, senza che a nulla rilevi la natura sostanziale, processuale o amministrativa della norma interna. Quanto ai mezzi utilizzabili per garantire con immediata concretezza la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno contrastante con la liberalizzazione incondizionata di tutte le operazioni concernenti investimenti diretti o immobiliari o in titoli trattati in borsa, i movimenti di cui agli elenchi A e B nonche' per tutti i movimenti di valuta necessari agli scambi di merci, e' noto il contrasto che divide la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale. E' certo pero' che le norme amministrative contrastanti col diritto comunitario debbono essere disapplicate da parte dell' autorita' nazionale procedente, essendo esclusa ogni possibilita' di rimessione alla Corte Costituzionale.
art. 7 Tr. CEE art. 71 Tr. CEE art. 73 Tr. CEE art. 106 par. 1 Tr. CEE art. 177 Tr. CEE ord. Trib. Bolzano 6 ottobre 1980
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