Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


152129
IDG830900421
83.09.00421 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rossi Alessandra
Considerazioni sulle conseguenze penali degli omessi versamenti all' erario dell' IVA e della ritenuta d' acconto da parte dei soggetti obbligati
nota a App. Torino sez. I pen. 23 novembre 1981 App. Bari sez. I pen. 4 marzo 1981 Trib. Vercelli 13 ottobre 1980 Trib. Foggia 6 febbraio 1980
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 1248-1261
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2191; D2315; D21801; D51915; D51110; D5006
Il problema consiste nello stabilire se il comportamento di colui che evade il pagamento dell' IVA od omette di versare le somme delle ritenute di acconto regolarmente trattenute sia riconducibile ad una fattispecie criminosa prevista dal codice penale e quindi penalmente rilevante alla stregua di tali norme penali, determinando di conseguenza una eventuale concorrenza con le norme speciali (penali per violazioni di rilevanzte entita', mentre negli altri casi soltanto amministrative) emanate dal legislatore. Le possibili soluzioni del problema consistono o nel ritenere applicabili al caso di specie - per il principio di specialita' - soltanto le specifiche sanzioni previste dalle norme speciali; oppure, nel considerare gli autori di detti comportamenti omissivi responsabili del reato di appropriazione indebita; o, invece, essendo gli stessi esattori dello Stato e quindi pubblici ufficiali, considerarli responsabili del reato proprio di peculato. L' A. ha escluso che i soggetti obbligati all' adempimento possano essere esattori dello Stato in quanto non riscuotono in nome e per conto dello stesso. Essi, quindi, non sono pubblici ufficiali, e di conseguenza non possono commettere il delitto proprio di peculato. Teoricamente la loro condotta potrebbe essere tipica del reato di appropriazione indebita aggravata (ai danni dei loro sostituti di imposta) ma - per il rapporto di specialita' tra la legge penale generale e quella speciale - l' A. ritiene applicabili alle violazioni in oggetto soltanto le specifiche sanzioni contenute nelle norme speciali emanate in materia.
art. 15 c.p. art. 357 c.p. art. 646 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati