| 152129 | |
| IDG830900421 | |
| 83.09.00421 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Rossi Alessandra
| |
| Considerazioni sulle conseguenze penali degli omessi versamenti all'
erario dell' IVA e della ritenuta d' acconto da parte dei soggetti
obbligati
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a App. Torino sez. I pen. 23 novembre 1981
App. Bari sez. I pen. 4 marzo 1981
Trib. Vercelli 13 ottobre 1980
Trib. Foggia 6 febbraio 1980
| |
| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 1248-1261
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D2191; D2315; D21801; D51915; D51110; D5006
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Il problema consiste nello stabilire se il comportamento di colui che
evade il pagamento dell' IVA od omette di versare le somme delle
ritenute di acconto regolarmente trattenute sia riconducibile ad una
fattispecie criminosa prevista dal codice penale e quindi penalmente
rilevante alla stregua di tali norme penali, determinando di
conseguenza una eventuale concorrenza con le norme speciali (penali
per violazioni di rilevanzte entita', mentre negli altri casi
soltanto amministrative) emanate dal legislatore. Le possibili
soluzioni del problema consistono o nel ritenere applicabili al caso
di specie - per il principio di specialita' - soltanto le specifiche
sanzioni previste dalle norme speciali; oppure, nel considerare gli
autori di detti comportamenti omissivi responsabili del reato di
appropriazione indebita; o, invece, essendo gli stessi esattori dello
Stato e quindi pubblici ufficiali, considerarli responsabili del
reato proprio di peculato. L' A. ha escluso che i soggetti obbligati
all' adempimento possano essere esattori dello Stato in quanto non
riscuotono in nome e per conto dello stesso. Essi, quindi, non sono
pubblici ufficiali, e di conseguenza non possono commettere il
delitto proprio di peculato. Teoricamente la loro condotta potrebbe
essere tipica del reato di appropriazione indebita aggravata (ai
danni dei loro sostituti di imposta) ma - per il rapporto di
specialita' tra la legge penale generale e quella speciale - l' A.
ritiene applicabili alle violazioni in oggetto soltanto le specifiche
sanzioni contenute nelle norme speciali emanate in materia.
| |
| art. 15 c.p.
art. 357 c.p.
art. 646 c.p.
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |