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| IDG830900423 | |
| 83.09.00423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Salvini Guido
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| La sentenza n. 15 del 1982 della Corte Costituzionale: prolungamento
dei termini massimi di custodia preventiva ed immediata applicazione
nei processi pendenti di norme processuali piu' sfavorevoli
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| nota a C. Cost. 1 febbraio 1982, n. 15
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 1214-1239
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6113; D5101; D542; D04010; D0402
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| L' A. annota criticamente la sentenza n. 15 del 1982 con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita'
degli artt. 10 e 11 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, articoli che
rispettivamente prolungano di un terzo i temini di durata massima
della custodia preventiva per alcuni gravi reati (in particolare, ma
non solamente, quelli commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione) e dispongono l' applicazione di tale aumento anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge. Sotto il primo profilo puo' ritenersi che l' aumento
dei termini di custodia preventiva abbia ormai travalicato quel
criterio di "ragionevolezza" cui il legislatore ordinario deve
attenersi e che e' stato evidenziato anche in precedenti pronunzie
della Corte Costituzionale. Accettabile sarebbe stato un aumento dei
termini limitato alla sola fase istruttoria (che, in particolare nei
processi di terrorismo, richiede prolungate e complesse indagini) ma
certamente non e' ammissibile un aumento generalizzato (cioe'
relativo a tutti i gradi del giudizio) che si risolve in un danno per
gli imputati ed in un restringimento della presunzione di non
colpevolezza senza giustificazione alcuna. In particolare il "tempo
morto" fra il deposito dell' ordinanza di rinvio a giudizio e la
sentenza di condanna di primo grado puo' raggiungere ormai i due anni
e otto mesi, costituendo tale possibilita' un ulteriore ratifica
della lentezza dei procedimenti. Sotto il secondo profilo l'
applicazione retroattiva dell' aumento dei termini massimi di
custodia preventiva si pone in contrasto con l' art. 25 comma 2 della
Costituzione, che, correttamente interpretato, comprende nel proprio
ambito di operativita' non solo le norme sostanziali ma anche le
norme processuali che modificano in peius la situazione dell'
imputato detenuto. Del resto la natura comunque mista (sostanziale e
processuale) delle norme sulla custodia preventiva discende dal
carattere obiettivamente afflittivo del regime della custodia
preventiva, che si risolve comunque in una restrizione totale della
liberta'. L' A. inoltre rileva come la stessa Corte Costituzionale
subordini la legittimita' della "legislazione dell' emergenza" al
perdurare appunto di una situazione d' emergenza nel paese dovuta
all' esistenza del fenomeno del terrorismo. Ma tale situazione,
osserva l' A., si e' andata via via affievolendo in considerazione
dei decisivi successi riportati nella lotta contro le organizzazioni
terroristiche, grazie alla maggior efficienza di polizia e
magistratura e agli effetti altamente positivi delle norme
concernenti i terroristi "pentiti". E' venuto allora il momento di
affrontare il problema della caducazione della "legislazione dell'
emergenza" degli ultimi anni, eliminando dal sistema penale norme
ormai inutilmente restrittive dei diritti garantiti dalla
Costituzione. Cio' che e' gia' avvenuto con la caducazione del "fermo
di polizia", dovra' avvenire fra l' altro con l' eliminazione delle
norme che consentono lo svolgimento degli interrogatori da parte
della polizia giudiziaria senza la presenza del difensore e proprio
con la riduzione dei termini massimi di custodia preventiva in misura
compatibile con il dettato costituzionale.
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| art. 13 Cost.
art. 25 comma 2 Cost.
art. 27 comma 2 Cost.
art. 10 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
art. 11 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
art. 416 c.p.
art. 165 ter c.p.p.
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