Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


152131
IDG830900423
83.09.00423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Salvini Guido
La sentenza n. 15 del 1982 della Corte Costituzionale: prolungamento dei termini massimi di custodia preventiva ed immediata applicazione nei processi pendenti di norme processuali piu' sfavorevoli
nota a C. Cost. 1 febbraio 1982, n. 15
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 1214-1239
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D5101; D542; D04010; D0402
L' A. annota criticamente la sentenza n. 15 del 1982 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' degli artt. 10 e 11 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, articoli che rispettivamente prolungano di un terzo i temini di durata massima della custodia preventiva per alcuni gravi reati (in particolare, ma non solamente, quelli commessi per finalita' di terrorismo o di eversione) e dispongono l' applicazione di tale aumento anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Sotto il primo profilo puo' ritenersi che l' aumento dei termini di custodia preventiva abbia ormai travalicato quel criterio di "ragionevolezza" cui il legislatore ordinario deve attenersi e che e' stato evidenziato anche in precedenti pronunzie della Corte Costituzionale. Accettabile sarebbe stato un aumento dei termini limitato alla sola fase istruttoria (che, in particolare nei processi di terrorismo, richiede prolungate e complesse indagini) ma certamente non e' ammissibile un aumento generalizzato (cioe' relativo a tutti i gradi del giudizio) che si risolve in un danno per gli imputati ed in un restringimento della presunzione di non colpevolezza senza giustificazione alcuna. In particolare il "tempo morto" fra il deposito dell' ordinanza di rinvio a giudizio e la sentenza di condanna di primo grado puo' raggiungere ormai i due anni e otto mesi, costituendo tale possibilita' un ulteriore ratifica della lentezza dei procedimenti. Sotto il secondo profilo l' applicazione retroattiva dell' aumento dei termini massimi di custodia preventiva si pone in contrasto con l' art. 25 comma 2 della Costituzione, che, correttamente interpretato, comprende nel proprio ambito di operativita' non solo le norme sostanziali ma anche le norme processuali che modificano in peius la situazione dell' imputato detenuto. Del resto la natura comunque mista (sostanziale e processuale) delle norme sulla custodia preventiva discende dal carattere obiettivamente afflittivo del regime della custodia preventiva, che si risolve comunque in una restrizione totale della liberta'. L' A. inoltre rileva come la stessa Corte Costituzionale subordini la legittimita' della "legislazione dell' emergenza" al perdurare appunto di una situazione d' emergenza nel paese dovuta all' esistenza del fenomeno del terrorismo. Ma tale situazione, osserva l' A., si e' andata via via affievolendo in considerazione dei decisivi successi riportati nella lotta contro le organizzazioni terroristiche, grazie alla maggior efficienza di polizia e magistratura e agli effetti altamente positivi delle norme concernenti i terroristi "pentiti". E' venuto allora il momento di affrontare il problema della caducazione della "legislazione dell' emergenza" degli ultimi anni, eliminando dal sistema penale norme ormai inutilmente restrittive dei diritti garantiti dalla Costituzione. Cio' che e' gia' avvenuto con la caducazione del "fermo di polizia", dovra' avvenire fra l' altro con l' eliminazione delle norme che consentono lo svolgimento degli interrogatori da parte della polizia giudiziaria senza la presenza del difensore e proprio con la riduzione dei termini massimi di custodia preventiva in misura compatibile con il dettato costituzionale.
art. 13 Cost. art. 25 comma 2 Cost. art. 27 comma 2 Cost. art. 10 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 art. 11 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 art. 416 c.p. art. 165 ter c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati