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152133
IDG830900425
83.09.00425 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Licci Giorgio
Misure sanzionatorie e finalita' afflittiva: indicazioni per un sistema punitivo
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 1004-1041
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0402; D503; F4251
L' indagine muove dalla preoccupazione che le garanzie fondamentali dell' ordinamento, preordinate a tutelare il cittadino nei confronti della potesta' sanzionatoria, siano vulnerate dall' adozione di misure formalmente extrapenali, ma parimenti incidenti sulla sfera di liberta' del privato. Esaminati i motivi storico-giuridici della omessa precisazione a livello costituzionale dell' ambito di applicazione dei meccanismi garantisti e rilevata l' insufficienza di un' individuazione della materia penale mediante canoni formali, si ricerca un criterio orientativo nell' approccio alla soluzione depenalizzante (intesa come conversione di illeciti penali in amministrativi e come adozione di sanzioni originariamente amministrative). Adottata metodologicamente la ricerca delle finalita' assolte dalle norme nell' ordinamento, le sanzioni sostanzialmente penali vengono identificate con le limitazioni afflittive della sfera giuridica del trasgressore, preordinate a dissuaderlo dal comportamento deviante. La funzione afflittiva si obiettiva negativamente nell' assenza di contenuto ripristinatorio e positivamente nel connotato strutturale dell' assenza di omogeneita' fra parte ipotetica e sanzionatoria della norma, fra contenuto dell' obbligo e conseguenza giuridica della trasgressione. L' area materialmente penale si estende pertanto oltre il reato. L' identica natura delle sanzioni penali e amministrative non ripristinatorie postula, relativamente ai principi generali, un' identica disciplina garantista onde evitare censure di illegittimita' ex artt. 3 e 25 comma 2 Cost.. Contro ogni soluzione nominalistica suscettibile di alterare l' equilibrio della dialettica fra autorita' e liberta' giocando sulla dicotomia reato-illecito amministrativo, si delinea un sistema sanzionatorio le cui misure muovono all' interno di un contesto unitario caratterizzato da una comune logica punitiva.
art. 3 Cost. art. 25 comma 2 Cost. C. Cost. 21 novembre 1979, n. 131
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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